Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17026 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17026 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERONESI ALBERTO N. IL 22/11/1959
avverso l’ordinanza n. 276/2014 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
01/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/-sentite le conclusioni del PG Dott. f

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Data Udienza: 25/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 01/10/14 il G.i.p. del Tribunale di Modena, cui
era stata formulata richiesta di dichiararsi estinti i reati e gli effetti penali
delle sentenze di applicazione di pene n. 174/97 del Tribunale di Modena
in data 24/04/97, irrevocabile il 22/01/98, e n. 101/99 in data 11/03/99,
irrevocabile il 20/05/99, dichiarava estinti i soli reati giudicati con la

seguente alla prima delle due sentenze aveva commesso nuovi delitti
oggetto della seconda pronuncia, rilevava, invero, il giudice a quo, che
nel caso di specie dovesse trovare applicazione il consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui ” è preclusa la dichiarazione
di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel
termine di cinque anni l’autore di quel reato commette un nuovo delitto,
pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è
stato dichiarato estinto per non aver l’interessato commesso altro reato
nei cinque anni ” ( da ultimo sez. 1 n.40938 del 30/09/09 ), e che,
pertanto, l’istanza potesse essere accolta solo con riferimento ai reati
relativi alla seconda pronuncia.

2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il

difensore del Veronesi, deducendo la violazione degli artt. 137 disp. att.
cod. proc. pen. e 445 cod. proc. pen. Il difensore premette che le due
sentenze sopra indicate riguardano fatti commessi dal suo assistito in un
unico contesto, per mero disguido sottoposti a diverse azioni penali, tanto
da essere poi riuniti in continuazione proprio dalla seconda sentenza di
patteggiamento. Con la conseguenza che, per il chiaro disposto
dell’art.137 disp. att. cod. proc. pen., deve intendersi iniziato il
quinquennio previsto dall’art.445, comma 2, cod. proc. pen. dalla data di
irrevocabilità dell’ultima sentenza e che il giudice dell’esecuzione,
pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei reati e degli effetti
penali di entrambe le sentenze e non soltanto della seconda. Conclude,
quindi, il difensore per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
al G.i.p. del Tribunale di Modena per nuovo esame.

3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria

scritta, ha chiesto, rilevata la fondatezza del ricorso, di annullare senza
rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta la dichiarazione di

1

sentenza in ultimo citata. Premesso che il Veronesi nel quinquennio

estinzione dei reati di cui alla prima sentenza di patteggiamento, con
contestuale dichiarazione di estinzione degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Invero, chiaro è il disposto dell’art.137, comma 1, disp. att. cod.

più sentenze per reati unificati a norma dell’art. 81 del codice penale, il
termine di estinzione previsto dall’art.445 comma 2 del codice decorre
nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile
l’ultima sentenza”. Chiara ne è l’interpretazione giurisprudenziale ( si
veda per tutte Sez. 1 del 09/10/08 n. 38446 : “quando più reati, per i
quali sono state emesse diverse sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti, vengono unificati “in executivis” nel vincolo della
continuazione, il termine di estinzione previsto dall’art. 445, comma
secondo, cod. proc. pen., decorre nuovamente per tutti i reati dalla data
in cui è divenuta irrevocabile l’ultima sentenza” ). Chiara ne è la
conseguenza nel caso di specie, dovendosi annullare l’ordinanza
impugnata, laddove non dichiara l’estinzione dei reati relativi alla
pronuncia di patteggiamento n. 174/97 del Tribunale di Modena, e considerato che dal certificato del casellario giudiziale ( acquisito in atti )
l’imputato non risulta aver commesso delitti nei cinque anni a far tempo
dal 20/05/99, data del passaggio in giudicato dell’ultima sentenza sopra
indicata – dichiarare estinti detti reati.

P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata limitatamente alla
denegata estinzione, che dichiara, dei reati giudicati colla sentenza – di
applicazione della pena su richiesta – del Tribunale ordinario di Modena n.
174 del 24 aprile 1997.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2016.

proc. pen.: “nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con

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