Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17026 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17026 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBINNA MALON nato il 25/07/1980

avverso la sentenza del 14/04/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato a Obinna
Malon, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di
reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del
tipo eroina e marijuana).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

proscioglimento, non essendo stato tenuto conto adeguatamente della sua veste di
assuntore di cannabinoidi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta essere stato ampiamente assolto,
attraverso l’analitica indicazione degli atti di indagine e degli elementi indiziari dagli stessi
emergenti, oltre che mediante il richiamo alla piena confessione dell’imputato, con la
conseguente corretta esclusione di cause evidenti di proscioglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

denunciando l’insufficienza della motivazione riguardo alla mancanza di cause evidenti di

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