Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17025 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17025 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE SALERNO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
con l’ordinanza n. 6278/2015 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
13/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. Cj
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 15/01/2016

-

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 13.6.2014, il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore,
pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento a carico di
ignoti per il reato di cui all’art. 590 c.p. e letto l’atto di opposizione redatto dalla persona
offesa, dichiarava la propria incompetenza territoriale a provvedere per essere competente il
G.I.P. del Tribunale di Salerno.

retrograda: endoscopic retrograde cholangiopancreatography, procedura endoscopica
attraverso la quale si possono visualizzare le vie biliari e pancreariche) in occasione del quale
sarebbero state causate le lesioni colpose al querelante RUGGIERO Giuseppe in data
22.10.2012 era stato eseguito a Mercato San Severino, all’epoca ricompreso nel territorio del
Tribunale di Salerno.
Pertanto, posto che il procedimento era stato iscritto – e, dunque, era pendente – in data
3.7.2012, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 9, commi 2 bis e ter, D.L.vo n.
155/2012, come modificati dall’art. 8 D.L.vo n. 14/2014, esso doveva rimanere di competenza
del Tribunale di Salerno.
1.1. Con ordinanza emessa in data 4.6.2015, il G.I.P. del Tribunale di Salerno elevava
conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 c.p.p., rilevando che, in base alle emergenze in atti,
l’esame medico da cui scaturirono le lesioni patite dal querelante era stato eseguito presso
l’Ospedale di Sarno, comune che rientrava nel territorio di competenza del Tribunale di Nocera
Inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione
del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale,
prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme
successive.
1.1. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di
competenza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, la cui prospettazione in punto di fatto
deve ritenersi errata.
Ed invero, dagli atti allegati alla querela contro ignoti proposta in data 29.6.2012 da
RUGGIERO Giuseppe ai Carabinieri di San Valentino Torio, e, in particolare, dalla scheda di
ricovero e dimissioni rilasciata dall’Ospedale di Sarno il 27.10.2010, risulta in modo
inequivocabile che l’esame ERCP da cui il querelante assume aver riportato lesioni venne
eseguito in data 22.10.2010 proprio presso il suddetto nosocomio e non, come affermato dal
2

Rilevava il G.I.P. nocerino che l’esame ERCP (colangio-pancreatografia endoscopica

G.I.P. nocerino, presso una ipotetica struttura sanitaria ubicata nel comune di Mercato San
Severino; comune, quest’ultimo, che, alla data di iscrizione della notizia di reato (3.7.2012),
era sede di sezione distaccata del Tribunale di Salerno, ed il cui territorio, dopo la soppressione
disposta per effetto del D. Lgs. 7.9.2012, n. 155 (concernente la nuova organizzazione dei
Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero), è stato ricompreso nel circondario del
Tribunale di Nocera Inferiore (come indicato nella tabella “A” allegata al citato decreto).

Sarno – da individuarsi, secondo la prospettazione del querelante, come /ocus commissi delicti
– ha sempre fatto parte del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, sin dal momento della
istituzione di tale Ufficio con L. 11 febbraio 1992, n. 127, a nulla rilevando la questione di
diritto intertemporale agitata dal G.I.P. di Nocera con riferimento all’art. 9 D. Lgs. n. 155/12
(basata sull’erroneo presupposto di fatto sopra indicato), va dichiarata la competenza
territoriale di quest’ultimo Giudice e, per l’effetto, va annullato senza rinvio il provvedimento
declinatorio del predetto, al quale vanno trasmessi gli atti del processo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore e, per l’effetto,
annulla senza rinvio il provvedimento declinatorio di quel Giudice, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Pertanto, atteso che, diversamente dal comune di Mercato San Severino, il comune di

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