Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17025 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17025 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OUAHBI ISSAM nato il 13/07/1986

avverso la sentenza del 27/06/2017 del GIP TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Como ha applicato a Ouahbi Issa))} su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 6.318,00
di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina e per avere ripetutamente ceduto
sostanza stupefacente del tipo hashish).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

della pena, eccessiva in considerazione della condotta processuale e della scarsa
rilevanza dei precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando, come nel caso di specie, egli dia atto
di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti. e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza,
una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto (anche con riferimento alla
adeguatezza della pena, ritenuta congrua in considerazione della pluralità degli addebiti),
l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato (ex plurinnis, Sez. 5, 25 gennaio 2000,
n. 489, Rv. 215489).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza delle censure cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
1

denunciando violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla entità

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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