Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17023 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17023 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMACCHIA GIANFRANCO nato il 12/12/1988 a BARI
avverso la sentenza del 24/07/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Gianfranco
Lamacchia, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio complessivi
grammi 40,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in diciannove dosi
sigillate e in tre involucri).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in considerazione della giovane età,
non essendo neppure trentenne all’epoca del fatto, e del buon comportamento
processuale, consistito nella scelta del rito alternativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando, come nel caso di specie, egli dia atto
di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti. e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza,
una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto (anche quanto al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto giustificato dal comportamento
processuale dell’imputato, che ha comportato una valutazione negativa della sua
personalità), l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato (ex plurimis, Sez. 5, 25
gennaio 2000, n. 489, Rv. 215489).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza della censura cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
denunciando violazione dell’art. 62 bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018