Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17020 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17020 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIRICO SALVATORE nato il 03/03/1960 a TARANTO

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di
Salvatore Chirico per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione per la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 385,
comma 4, cod. pen..
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte.
I giudici a quibus hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte secondo i
quali non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto
che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione

presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere,
fattispecie esaminata proprio con riguardo ad imputato che, sottoposto al regime di detenzione
domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., dopo la violazione, aveva spontaneamente fatto rientro nella
comunità presso la quale aveva l’obbligo di permanenza (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014 – dep.
03/02/2015, Comandatore, Rv. 262154) a nulla rilevando, dunque, lo spontaneo rientro
nell’abitazione ed i contatti telefonici intrattenuti con gli agenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti

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