Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1702 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1702 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SISTI ANDREA N. IL 15/03/1972
avverso la sentenza n. 2668/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in iersona del
che ha concluso peri

(0411-47-‘2-e4b5eis
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Udito, er la parte civile, l’Avv
Udibi difensorAvv.

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Data Udienza: 23/10/2013

011A)1 •42 t. )11s (1499‘11312″ Q.) 114.0

1.111, -»1

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 18-4-13 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di
SISTI Andrea la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano,in
data 24.10.2008,con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di

automobilistico per invalidi,(falsificazione realizzata con fotocopia del contrassegno
intestato a Sisti Andrea),utilizzato per accedere alle corsie preferenziali-fatto acc.in
data 29.4.06Il predetto contrassegno risultava esposto sulla vettura dell’imputato,che risultava
titolare del permesso n.22897/01,ed il documento utilizzato risultava essere la
fotocopia a colori,recante difformità rilevate dalla Polizia municipale.
Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi 4 di reclusione,€100,00 di multa,con le
generiche e la diminuente del rito abbreviato,con i doppi benefici.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati,evidenziando che la
fotocopia del documento originale era stata esibita come tale dall’imputato,e si
trattava di documenti che non erano-come tali-idonei a trarre in inganno gli addetti ai
controlli,perché mancavano dei requisiti di forma e sostanza analoghi a quelli del
documento originale.
Inoltre rilevava l’assenza dell’elemento psicologico del reato.
2-inosservanza della legge penale,in riferimento al ritenuto concorso di reati,enunciati
ai sensi degli artt.477 e 469 CP.
A riguardo rilevava che le due ipotesi non potevano concorrere,essendo la
falsificazione del contrassegno-certificato amministrativo,comprensiva della
fotocopia del timbro del Comune.
Il ricorrente evidenziava altresì che l’art.477 CP equipara la falsità materiale in
autorizzazione o certificato alla condotta di colui che mediante contraffazione o
alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste1

cui agli artt.477-482-469 CP ascrittigli per avere falsificato un contrassegno

In base a tali rilievi concludeva rilevando che la sentenza impugnata risultava viziata
dalla erronea applicazione della legge penale,e ne chiedeva l’annullamento.

Il ricorso risulta parzialmente dotato di fondamento,per le ragioni di seguito indicate.
Va rilevato ,in relazione al primo motivo di gravame, che si rivelano prive di
fondamento le censure avanzate dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dei
reati ascritti al capo n.1 e n.2,ai sensi degli artt.477-482 CP.
In particolare deve ritenersi legittimamente applicata nella specie, l’ipotesi normativa
prevista dall’art.482 CP.,alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale sancito da
questa Corte,per cui si annovera sentenza Sez.V,del 13.8.1998,n.9366-RV211443secondo la quale il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a
dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale.
v.anche Sez.V,24.5.2010,n.19567-RV247499-attinente alla riproduzione fotostatica
di un permesso di parcheggio nonché sentenza Sez.V-28.12.1995,n.12589-MonzaniRV203526-ove si stabilisce che integra il reato previsto dall’art.477 CP la fotocopia
di un documento autorizzativo legittimamente detenuto,realizzata con caratteristiche
e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale.Ciò perché neppure al titolare
del documento stesso(certificato o autorizzazione)è consentita la riproduzione in
maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come
l’originale.
Alla stregua di tali principi si deve ritenere pertanto correttamente applicata la legge
penale in riferimento al caso di specie,emergendo dal testo del provvedimento
impugnato l’adeguamento della decisione ai canoni giurisprudenziali e la specifica
motivazione sulla esclusione dell’ipotesi di un falso cd.grossolano e sulla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato.

2

RILEVA IN DIRITTO

-2-Diversamente emerge il fondamento delle censure difensive attinenti alla erronea
applicazione dell’art.469 CP.
Invero ,come stabilito da questa Corte ,con sentenza Sez.V,3.11.2004,n.42649Barlotti-RV230263- “Il reato di cui all’art.469 CP.non può concorrere con i reati di
falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento

indispensabile ai fini della falsificazione del documento.”
Nella specie,secondo quanto illustrato dai giudici di merito,la condotta di
contraffazione era stata realizzata attraverso la fotocopia del documento autorizzativo
di parcheggio,e tale fotocopia includeva necessariamente il contrassegno del
documento originale.
Conseguentemente va pronunziato l’annullamento senza rinvio della impugnata
sentenza per i capi n.2 e 4 della rubrica ,attinenti alla imputazione elevata ai sensi
dell’art.469 CP. per insussistenza del fatto contestato.
Va infine disposto l’invio degli atti ad altra Sezione della Corte territoriale
competente per la definizione del trattamento sanzionatorio inerente alle altre
imputazioni-di cui ai capi n.1 e 3-dell’ epigrafe(artt.477-482 CP.)-

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2 e
4(art.469 CP.) perché il fatto non sussiste.
-Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano
per la determinazione della pena per i reati residui.
Roma,deciso in data 23 ottobre 2013.

Il Consigliere relatore

essenziale di questo,nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti

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