Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17018 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17018 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SADKI SALEM nato il 28/02/1981

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza emessa in data 19 gennaio 2017 dalla Corte di appello di Bologna
che ha confermato quella resa dal locale tribunale che aveva condannato Sales-iSadki, alla pena di
anni uno e mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.667,00 di multa per il reato previsto
dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto a fini di cessione a terzi
sostanze stupefacenti del tipo cocaina, risultata dal peso di gr. 10,5, in parte frazionata e in parte in
corso di frazionamento, in Bologna il 31 marzo 2016.
2. L’imputato denuncia il vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta destinazione
allo smercio e l’eccessività della pena inflitta.

infondata, in quanto la sentenza impugnata, richiamando la motivazione della sentenza di primo
grado, ha fatto buon governo dei principi dettati da questa Corte apprezzando la rilevanza del dato
quantitativo e le modalità del fatto come elementi indiziari della destinazione della droga anche alla
cessione a terzi ( cfr. Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726). In particolare la
Corte di merito ha valorizzato, quali circostanze indizianti della destinazione allo spaccio, il
frazionamento in dosi dello stupefacente, ancora in corso al momento del controllo di Polizia che
conduceva al rinvenimento anche di un bilancino di precisione oltre ai ritagli in plastica necessari al
confezionamento in dosi da strada.
4. Al cospetto di tale motivazione, che non è manifestamente illogica e che valorizza una serie
di convergenti indizi, il ricorrente oppone una sua diversa ricostruzione che introduce censure di
merito non consentite nel giudizio di legittimità e riproducenti quelle sollevate dinanzi alla Corte di
merito che le ha puntualmente disattese alla stregua della enunciata illustrazione degli elementi di
fatto relativi alla quantità dello stupefacente detenuto, del principio attivo contenuto e della
individuazione della dosi medi singole ricavabili. Va ricordato che, anche dopo la modifica dell’art.
606, primo corna, lett. e) cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006, l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da
ciò consegue che non spetta alla Corte di cassazione di procedere ad una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,
Dessimone, Rv. 207944),Infatti, il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento
impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si
dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e
non invece quando, come nella specie, si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal
giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996,
D Francesco, Rv. 205621), con la specificazione che l’illogicità della motivazione, come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu culi” (situazioni
del tutto non ricorrenti nella presente vicenda processuale), dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del
convincimento siano spiegate, come nel caso in esame, in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, cit.)..

/N
/

3.La censura che investe la sussistenza della destinazione allo smercio è manifestamente

5. Ad analoga sorte va incontro il motivo di ricorso che investe la determinazione del
trattamento sanzionatorio avuto riguardo al giudizio di relativa gravità del fatto che connota la
condotta in relazione al quantitativo detenuto.
6.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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