Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17017 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17017 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLI GERARDO nato il 10/08/1988 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
L’imputato Gerardo Poli, con il patrocinio del difensore, ricorre contro la sentenza della Corte di
appello di Bari che in riforma di quella del Tribunale di Foggia, con la contestata recidiva e la
diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila
di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990, commesso in Cerignola il 7 giugno
2016 allorquando l’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, veniva trovato in possesso di sostanza
stupefacente tipo hashish del peso di 24 gr. dalla quale erano ricavabili circa 143 dosi medie.
Con il ricorso deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha
motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, invocate
con riguardo al comportamento processuale dell’imputato che aveva ammesso l’addebito, sulla scorta
di un ponderato giudizio di gravità della condotta che, sebbene sussumibile nel fatto lieve di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 costituiva, una alla recidiva contestata, un elemento che
denotava negativamente la personalità dell’autore, al di là della confessione dell’addebito che non
aveva avuto un ruolo rilevante nell’accertamento del fatto. La motivazione della Corte, incentrata
sulla verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene
conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe
sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena demandato al detto giudice che si sottrae
a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 14 dicembre 2017

manifestamente infondate.

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