Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17016 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17016 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JANNANE EL BACHIR nato il 20/12/1980 a EL OUAD( MAROCCO)
avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
1.È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di
Bologna ha confermato la condanna di El Bachir Jannane alla pena di anni due, mesi nove
e giorni dieci di reclusione ed euro 6.666,66 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma
4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
2.Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore,
propone un unico ed articolato motivo di ricorso, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente
con riguardo alla individuazione dell’imputato quale autore della condotta di cessione
perché la individuazione del ricorrente e le dichiarazioni rese da Chiara Achilli sono state
acquisite in violazione delle garanzie spettanti all’indagato di reato in procedimento
connesso.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di merito,
allineandosi ai principi dettati da questa Corte, ha evidenziato come sia irrilevante che alla
Achilli, acquirente dello stupefacente, non sia stato rivolto l’avvertimento di cui all’art. 64,
comma 3, cod. proc. pen., mancanza che secondo la prospettazione difensiva inficia le
dichiarazioni rese in sede di spontanee informazioni (Sez. 3, n. 10643 del 20/01/2010 dep. 18/03/2010, Capozzi e altri, Rv. 246590); che, comunque, avendo l’imputato chiesto
il giudizio abbreviato, in mancanza di una radicale patologia delle predette dichiarazioni,
non erano deducibili vizi di nullità o altre irregolarità (Sez. 1, n. 40050 del 23/09/2008 dep. 28/10/2008, Ponte, Rv. 241554). La Corte ha altresì richiamata, a riscontro delle
dichiarazioni della Achilli, le risultanze dei tabulati telefonici che comprovano i contatti
intercorsi tra l’acquirente e l’odierno ricorrente delineando, così, un quadro probatorio più
che adeguato ai fini del giudizio di responsabilità.
5. Consegue alle argomentazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
(tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616
cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017
necessari per la motivazione. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio d motivazione