Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17015 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17015 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
SARBU NECULAI N. IL 05/08/1977
avverso la sentenza n. 1317/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di L’AQUILA, del 19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/s7dite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/04/2013

Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre avverso la sentenza di
“patteggiamento” di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di SARBU NECULAI la
pena per il reato di omicidio e lesioni personali colposi plurimi aggravati dalla violazione
dell’alcool (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada), applicando, per la
scelta del rito, la pena di due anni e mesi otto di reclusione per il primo reato e quella di
mesi quattro di arresto ed euro 1200 di ammenda per la contravvenzione.
Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della misura dell’allontanamento dal
territorio nazionale (articolo 235 c.p.), da applicare, in ragione dell’affermata pericolosità
dell’imputato, cittadino comunitario [rumeno anche se residente in Italia]; dell’omessa
condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali [vedendosi in ipotesi di
patteggiamento “allargato”], dell’illegalità della pena stabilita per la contravvenzione [in
ragione del fatto che le pene stabilite dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 186 del
codice della strada, prese a base del calcolo, dovevano essere raddoppiate in ragione
dell’essersi verificato un incidente stradale, a norma del comma 2 bis dello stesso articolo
186]; della disposta sospensione della patente di guida, anziché della revoca della stessa,
ex articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato assorbentemente perché è stata applicata una pena illegale: come
esattamente osservato dal PG ricorrente il Gup non ha tenuto conto che l’art. 186,
comma 2 bis del codice della strada, nello stabilire la pena per la contravvenzione di cui
all’articolo 186, comma 2 lettera c), in ragione della ravvisata e ritenuta circostanza
aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, prevede il raddoppio delle sanzioni
previste dall’ad. 186, comma 2, dello stesso codice.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’accordo patrizio: dall’illegalità della pena,
infatti, discende il travolgimento dell’accordo così come raggiunto dalle parti.
Nel caso di reiterazione del “patteggiamento”, il giudicante dovrà tenere conto del
disposto dell’articolo 445, comma 1, c.p.p, secondo il quale l’esonero dl pagamento delle
spese del procedimento è limitato ai casi di “patteggiamento” con cui :kiirrogata non
superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; dovrà considerare
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della normativa sulla circolazione stradale e per il reato di guida sotto l’influenza

che nella fattispecie sub iudice è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
revoca ,e non della mera sospensione, della patente di guida, ex articolo 186, comma 2
bis, del codice della strada; e dovrà comunque motivare sull’applicabilità o no della
misura di sicurezza prevista dall’articolo 235 c.p.
A tale ultimo riguardo, giova ricordare che l’articolo 235 c.p. prevede l’applicabilità
dell’espulsione in caso di condanna dello straniero tergo, del cittadino di Stati non
luglio 1998 n. 286] alla reclusione “per un tempo superiore ai due anni” e, inoltre [ipotesi
qui di interesse] l’allontanamento, alle medesime condizioni, del cittadino appartenente
ad uno Stato membro dell’Unione europea.
Si tratta, in questo ultimo caso, di una disposizione che integra la disciplina finora
vigente, contenuta nel decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, di attuazione della
direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare, successivamente modificato ed integrato con il decreto
legislativo 28 febbraio 2008 n. 32.
Si tratta di una ipotesi di misura di sicurezza personale, che ha come presupposto
proprio la condanna penale del prevenuto [alla reclusione per un tempo non inferiore ai
due anni], con conseguente competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Da ciò consegue, che l’allontanamento del cittadino comunitario [come del resto
l’espulsione dello straniero], in quanto misura di sicurezza, trova la propria disciplina in
quella generale di cui agli articoli 199 e segg. c.p.
In particolare, non è revocabile in dubbio, nonostante una formula letterale che
sembrerebbe far propendere per una sorta di automatismo applicativo [conseguente alla
condanna “sopra soglia”], che l’espulsione e l’allontanamento possano essere applicate
solo alle persone socialmente pericolose, di cui quindi venga accertata, in concreto, la
pericolosità sociale, secondo quanto dettagliato nell’articolo 203 c.p. Non può, quindi,
non trovare applicazione il disposto dell’articolo 31, comma 2, della legge 10 ottobre
1986 n. 663, laddove si stabilisce che “tutte le misure di sicurezza personali sono
ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente
pericolosa”.
La misura di sicurezza de qua, quindi, in coerente applicazione del resto con i principi
più volte espressi dalla Corte costituzionale (basti pensare alla sentenza 24 febbraio
1995, n. 58), possono essere ordinate dal giudice solo ove, con congrua e logica
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appartenenti all’Unione europea e dell’ apolide: cfr. articolo 1 del decreto legislativo 25

motivazione, questi accerti, alla luce dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., la sussistenza
in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare
principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.
Dalla rilevata natura di misura di sicurezza discende, venendo all’ipotesi di definizione del
processo con il rito del “patteggiamento”, che l’allontanamento non potrebbe essere
disposto nel caso in cui il procedimento si concluda con sentenza di “patteggiamento”
pecuniaria (cfr. articolo 445, comma 1, c.p.p.).
Per converso, l’allontanamento si può applicare (ove il giudice ritenga positivamente la
sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto), in caso di “patteggiamento
allargato”, cioè con applicazione di pena detentiva superiore ai due anni (cfr. articolo 444,
comma 1, come modificato con legge 12 giugno 2003, n. 134). Infatti, l’ ampliamento
dell’ambito di operatività del patteggiamento, avvenuto con la citata legge n. 134 del
2003, realizzato con l’elevazione del limite massimo di pena detentiva applicabile su
richiesta delle parti a cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, non ha importato
una correlativa estensione degli “Incentivi” del patteggiamento, diversi ed ulteriori
rispetto alla diminuzione della pena: per quanto interessa, quindi, l’esclusione
dell’applicazione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca è rimasta limitata
all’ipotesi in cui con la sentenza si applichi una pena detentiva non superiore ai due anni,
soli o congiunti a pena pecuniaria (cfr. Sezione VI, 12 giugno 2006, Mahboubi ed altro,
rv. 235063).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di L’Aquila.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Presidente

che applichi una pena detentiva non superiore ai due anni, soli o congiunti a pena

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