Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17014 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17014 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSAYANDE ENDURANCE nato il 10/02/1995

avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

L’imputato Endurance Osayande, con il patrocinio del difensore, ricorre contro la sentenza della
Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R 309/1990, per la
detenzione, a fini di cessione, di circa gr. 1.416,00 di eroina e cocaina, che trasportava in corpore.
Con il ricorso deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base, in misura
superiore a quella minima.
Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche
manifestamente infondate.

sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha
motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, invocate
con riguardo al comportamento processuale dell’imputato che aveva fornito agli inquirenti notizie
circa la individuazione dei mandanti del trasporto, sulla scorta di un ponderato giudizio di gravità
della condotta, avuto riguardo al quantitativo di droga detenuta, ed alla contiguità dell’imputato a
settori del narcotraffico, elementi che denotavano negativamente la personalità dell’autore, al di là
della confessione dell’addebito e tenuto conto della genericità delle sue indicazioni, che non
assumevano concreto connotato di resipiscenza o di condotta collaborativa. La motivazione della
Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo
autore, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione
che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena demandato al detto giudice
che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia
aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente
corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 14 dicembre 2017

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento

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