Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17014 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17014 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CUNEO
nei confronti di:
EL HAMDAOUI MOHAMED N. IL 04/03/1985
avverso l’ordinanza n. 800/2009 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
05/04/2012
sentita)rfaerelazione fatta dal Consigliere 10.4 PAT IA PICC LLI;
le e/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;,/

Data Udienza: 04/04/2013

Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ricorre, sostenendone l’abnormità, avverso
l’ordinanza di cui in epigrafe, con cui il Gip di Cuneo ha respinto la richiesta di
archiviazione e ordinato l’imputazione coatta nei confronti di EL HAMDAOUI MOHAMED,

indagato della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada.
Il PM, sull’accertato presupposto dell’intervenuta espulsione dello straniero, aveva
sostenuto doversi applicare il disposto dell’articolo 13, comma 3 quater del decreto
legislativo 25 luglio 1998: tale disposizione letteralmente prevedeva che la declaratoria
di non procedibilità per l’avvenuta espulsione dovesse essere adottata con “sentenza di
non luogo a procedere”, ma tuttavia avrebbe consentito di provvedere con archiviazione
in tutti i casi, mancando l’udienza preliminare, risultava impossibile la pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere.
Una diversa lettura sarebbe stata irragionevole, perché avrebbe impedito la pronuncia di
improcedibilità per i reati meno gravi, dove risulta prevista la citazione diretta a giudizio
del PM e non la richiesta di rinvio a giudizio.
Il giudice riteneva di non potere procedere con l’archiviazione del procedimento in
applicazione dell’invocato articolo 13, comma 3 quater del decreto legislativo 25 luglio
1998, sul contrario rilievo che fosse necessaria la pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere e non fosse consentita una pronuncia di archiviazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento.

L’articolo 13, comma 3 quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, in effetti,
che nei confronti dello straniero di cui sia stata disposta l’espulsione e che sia sottoposto
a procedimento penale, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, “se non è
stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere”.

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Il significato letterale della norma, correlato con gli istituti disciplinati dal codice di
procedura penale, sembra limitare la possibilità di espulsione al solo caso in cui la prova
dell’avvenuta espulsione avvenga prima del decreto che dispone il giudizio, che viene
emesso dal Gip all’esito all’udienza preliminare, ma necessariamente dopo l’esercizio
dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, che costituisce il presupposto per lo
svolgimento dell’udienza preliminare.

l’irragionevole conseguenza che a beneficiare dell’espulsione e a sottrarsi cosi alla
custodia cautelare, al processo e all’eventuale condanna sarebbero soltanto gli stranieri
imputati dei reati più gravi, per i quali è prevista l’udienza preliminare, e non anche quelli
indagati per i reati più lievi, per i quali il pubblico ministero procede alla citazione diretta
in giudizio. Peraltro, il pubblico ministero che non ha ancora esercitato l’azione penale in
una delle forme indicate nell’articolo 405, comma 1, c.p.p., non potrebbe neppure
procedere alla richiesta di archiviazione, a fronte di un reato obiettivamente esistente,
attribuibile all’indagato e per il quale non sarebbe applicabile la causa di improcedibilità
prevista dall’articolo 13, comma 3 quater, cit., cioè a fronte di un’ipotesi non rientrante
tra quelle previste dagli articoli 408, 411 e 415 c.p.p.. Il pubblico ministero, in
conclusione, non avrebbe altra possibilità che esercitare l’azione penale, con la
conseguenza che se l’esercita con citazione diretta in giudizio l’imputato perderebbe la
possibilità di usufruire dell’espulsione e se l’esercita con richiesta di rinvio a giudizio si
perderebbero inutilmente tempo ed energie per addivenire a una sentenza di non luogo a
procedere, anche a prescindere dalla contraddizione intrinseca nel costringere il pubblico
ministero a chiedere il rinvio a giudizio sapendo che si dovrà pronunciare sentenza di non
luogo a procedere.
Tutte queste considerazioni inducono ragionevolmente a ritenere che il disposto
dell’articolo 13, comma 3 quater, cit. debba essere interpretato estensivamente, come
consentito dal ricorso al criterio interpretativo della intenzione del legislatore, cioè al
criterio logico previsto insieme a quello letterale dall’articolo 12 disp. gen., di cui al rd 16
marzo 1942 n. 262, onde evitare una interpretazione riduttiva, irragionevole e non
costituzionalmente orientata.
Per l’effetto, si impone una interpretazione estensiva in forza della quale la sentenza di
non luogo a procedere prevista dall’articolo 13, comma 3 quater, del decreto legislativo n.
286 del 1998, per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, ai sensi dei precedenti
commi 3, 3 bis e 3 ter dello stesso articolo, può essere pronunciata, appunto sulla base di
un’interpretazione estensiva della norma che risponda alla sostanziale finalità perseguita
dal legislatore, anche quando non vi sia stato esercizio dell’azione penale in alcuna delle
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Interpretata in base al suo mero significato letterale, la norma comporterebbe

forme previste dall’articolo 405 c.p.p. (in termini, cfr. Sezione I, 19 settembre 2007- 1°
ottobre 2007 n. 35843, PM in proc. Kameri, rv. 237314).

Per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere ritenuto non solo illegittimo,
perché contrario alla legge, interpretata nel senso dianzi precisato, ma anche abnorme, e
quindi censurabile in questa sede di legittimità, atteso che produrrebbe una stasi del

L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Gip del Tribunale di Cuneo perché provveda sulla richiesta del PM, emettendo
richiesta di non luogo a procedere.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al GIP del
Tribunale di Cuneo per l’ulteriore corso.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2013

Il Consigliere estensore

,\ Il Presidente

procedimento.

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