Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17013 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17013 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALBONI ALESSANDRO nato il 19/07/1975 a RHO

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di
Alessandro Balboni per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento psicologico del reato,
poiché era intenzione del ricorrente costituirsi presso l’autorità di P5 piuttosto che recuperare la
libertà, e per la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità e
per manifesta infondatezza delle censure proposte.
I giudici di appello, richiamando le risultanze processuali, hanno evidenziato che non erano

il tempo per chiedere, attraverso altri mezzi, l’allontanamento dall’abitazione ove era ristretto per un
avvicinamento a quella dei figli.
I giudici a quibus hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte secondo i
quali non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto
che la persona evasa dagli arresti domiciliari rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della
misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso
un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere, (Sez. 6, n.
4957 del 21/10/2014 – dep. 03/02/2015, Comandatore, Rv. 262154) a nulla rilevando, dunque, lo
spontaneo rientro nell’abitazione ed i motivi dell’allontanamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

acquisiti elementi tali da rendere indifferibile l’allontanamento e che, pertanto, l’imputato aveva tutto

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