Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17012 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17012 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA FRANCESCA nato il 10/07/1985 a ROMA

avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
L’imputata Francesca De Rosa ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza della
Corte di appello di Roma indicata in epigrafe che ha ridotto a mesi otto di reclusione ed euro
1.500,00 di multa la pena inflittale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 avente ad
oggetto la cessione di un dose di cocaina a Gheorghe Marius Forte, verso il pagamento di 40 euro,
reato commesso in Roma il 12 ottobre 2008.
Con il ricorso deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta
responsabilità, quale autrice della condotta, e sulla commisurazione della pena, sul rilievo che il
giudice, discostandosi significativamente dal minimo edittale, non ha tenuto in conto le condizioni
personali della ricorrente alla quale avrebbero potuto essere concesse le circostanze attenuanti
generiche, ai fini della individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Il reato, inoltre, era

Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte non sono consentite nel giudizio di
legittimità risolvendosi in censure di merito.
La Corte territoriale ha evidenziato a carico della ricorrente, oltre alle dichiarazioni rese
dall’acquirente ed alla individuazione fotografica, le risultanze del verbale di arresto che hanno
convalidato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e della individuazione sicchè il
giudizio di colpevolezza risulta argomentato, in linea con i principi di cui all’art. 192 cod. proc. pen.,
in termini che non si appalesano incongrui ovvero illogici.
Le argomentazioni difensive, in punto di pena e mancata applicazione delle circostanze
innominate, involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti
sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica
motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato
adeguatamente la determinazione della pena base ragguagliandola alla tipologia e quantità della
droga detenuta e valorizzando il negativo giudizio sulla personalità della ricorrente gravata di un
precedente penale specifico.
Come noto i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. indicano i parametri all’interno dei quali il
giudice di merito esercita la sua discrezionalità ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio
motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito ed apprezzati come assorbenti ovvero equivalenti
su quelli di segno opposto sottraendosi al sindacato di legittimità, allorquando – come nel caso in
esame- il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle
risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
Manifestamente infondata è la dedotta intervenuta prescrizione del reato, alla data della
sentenza di appello, in presenza della sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di merito
e tenuto conto che, la inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
(SU., n.32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

prescritto al momento della decisione.

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