Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17011 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17011 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARNEVALE ANDREA nato il 08/01/1977 a ROMA
avverso la sentenza del 24/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Andrea
Carnevale per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione poiché la sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni
del giudice di primo grado, ha pretermesso l’analisi delle deduzioni difensive sulla rilevanza della
giustificazione offerta dall’imputato che aveva allegato di trovarsi nel giardino dell’abitazione
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte e
per la loro coeva indeducibilità.
Le censure proposte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha
ai fini della sussistenza del reato, resa evidente dal constatato allontanamento dall’abitazione ove
era in corso la misura e dove l’imputato, alla vista degli agenti, tentava di rientrare attraversando la
recinzione del giardino, sicchè è del tutto logica la conclusione della sentenza impugnata secondo la
quale egli non si trovasse nel giardino dell’abitazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017
esaminato la tesi difensiva del ricorrente evidenziando che la giustificazione dedotta era irrilevante,