Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17011 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17011 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALE ANDREA nato il 08/01/1977 a ROMA
avverso la sentenza del 24/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Andrea
Carnevale per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione poiché la sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni
del giudice di primo grado, ha pretermesso l’analisi delle deduzioni difensive sulla rilevanza della
giustificazione offerta dall’imputato che aveva allegato di trovarsi nel giardino dell’abitazione
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte e
per la loro coeva indeducibilità.
Le censure proposte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha

ai fini della sussistenza del reato, resa evidente dal constatato allontanamento dall’abitazione ove
era in corso la misura e dove l’imputato, alla vista degli agenti, tentava di rientrare attraversando la
recinzione del giardino, sicchè è del tutto logica la conclusione della sentenza impugnata secondo la
quale egli non si trovasse nel giardino dell’abitazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

esaminato la tesi difensiva del ricorrente evidenziando che la giustificazione dedotta era irrilevante,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA