Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17010 del 29/03/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17010 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
TALLUTO ANTONIO N. IL 18.05.1979
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE di PALERMO in data 18 giugno 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida, disponendosi la revoca della confisca dell’autovettura
Renault Clio tg. CG430HR
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18 giugno 2012 il GIP presso il Tribunale di Palermo applicava a
Talluto Antonio la pena concordata ex art. 444 c.p.p.. Questi era imputato del reato p. e
p. dall’art. 186, 2° comma lett.b, 2 comma sexies Codice della Strada per essersi posto
alla guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico rilevato all’accertamento 0,98- 0,96
gr/lt), con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in ora notturna.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Talluto,
censurando la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto la sospensione della
patente di guida per anni due ed ordinato la confisca del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Invero il giudice di merito non avrebbe dovuto disporre la confisca
del veicolo, in quanto non consentita dal tenore dell’imputazione. Ed invero detta
sanzione non è prevista per la fattispecie contestata, bensì per quella più grave di cui
all’art. 186 2 comma lett. c) del Codice della Strada e va pertanto eliminata, annullandosi
su tale statuizione senza rinvio la gravata sentenza.
Inoltre per il reato suddetto la sospensione della patente di guida è prevista da sei mesi
ad un anno, mentre nella specie è stata irrogata – peraltro senza alcuna motivazione per la durata di due anni.
4. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto
Data Udienza: 29/03/2013
concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al
Tribunale di Palermo, non potendo la riscontrata violazione di legge essere sanata ai
sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. 1)..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della
confisca dell’autoveicolo Renault targato CG 430 HR, che elimina; annulla la medesima
sentenza in ordine al punto concernente la durata della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Così deciso nella camera di consiglio del 29 marzo 2013