Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17010 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17010 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKOUDOMI ENDURANCE nato il 15/06/1991

avverso la sentenza del 17/05/2017 del TRIBUNALE di FERRARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1. Endurance Okoudomi propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di mesi sei di
reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del
1990 – così qualificato il fatto ascrittogli – per avere detenuto e ceduto gr. 2,5 di cocaina e gr. 3 di
marijuana, in Ferrara nel luglio 2013.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge
e vizio di omessa motivazione (articolo 606, comma uno, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in merito
alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità dei motivi dedotti che

Va precisato, in via preliminare, come il ricorrente non indichi alcun elemento che il giudice
avrebbe dovuto considerare e che invece non ha valutato ai fini della determinazione della pena e
della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della
motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione e, con riguardo alla pena convenuta tra le parti, la costante giurisprudenza
di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può
ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le
pertinenti valutazioni nell’ambito di una valutazione del trattamento sanzionatorio non connotato da
illegalità della pena. Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione
del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. Ne consegue che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato, ove tale patto non sia connotato da un accordo sul reato ovvero in presenza di trattamento
sanzionatorio illegale. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice ha sinteticamente
indicato le ragioni poste a fondamento della propria determinazione richiamando con una succinta
descrizione il fatto (deducibile dal capo d’imputazione che nel caso indica la pluralità di cessioni
ascritte all’imputato) e richiamato le dichiarazioni rese dagli acquirenti che hanno consentito la
individuazione del cedente proprio nell’odierno ricorrente.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

possono essere congiuntamente esaminati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA