Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17009 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17009 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLETTI VANESSA nato il 20/07/1991 a ROMA

avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

a

FATTO E DIRITTO

L’imputata Vanessa Galletti ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza della
Corte di appello di Roma indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto
di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
aventi ad oggetto la detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, tipo eroina e cocaina,
accertate in Roma il 13 agosto 2009. Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla
commisurazione della pena, perché eccessiva.

Il ricorso è inammissibile perché i motivi svolti con il ricorso non sono consentiti nel giudizio di

Le argomentazioni difensive, che si risolvono nella citazione di massime giurisprudenziali,
involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo
apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come
deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. La sentenza
di appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena base evidenziando la
reiterazione e gravità della condotta dell’imputata, protrattasi nei tre giorni del servizio di
osservazione svolto dagli inquirenti, ad onta della formale incensuratezza che è valsa, rispetto ad un
obiettivo giudizio di disvalore della condotta, il contenimento della pena base in quella di anni uno e
mesi tre di reclusione.

Come noto i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. indicano i parametri all’interno dei quali il
giudice di merito esercita la sua discrezionalità ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio
motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito ed apprezzati come assorbenti ovvero equivalenti
su quelli di segno opposto sottraendosi al sindacato di legittimità, allorquando – come nel caso in
esame- il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle
risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2017

legittimità risolvendosi in censure di merito.

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