Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17008 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17008 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ALLEGRINO ALBERTO nato il 30/06/1990 a SARONNO
GRASSO HELENA nato il 31/08/1991 a VERCELLI

avverso la sentenza del 04/05/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1.È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Verona ha applicato ad Alberto Allegrino la pena di anni tre di reclusione ed euro
duemila di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per il medesimo
reato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa ad Helena Grasso.

2. Gli imputati denunciano, con motivi distinti ma comuni, vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..

3.In data 18 ottobre 2017 Alberto Allegrino ha inoltrato dichiarazione di rinuncia al ricorso che

4. Anche il ricorso proposto dalla Grasso è inammissibile, perché generico e perché si fonda, ai
fini della ricostruzione dell’obbligo di motivazione cui è tenuto il giudice su argomenti incompatibili
con l’avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente
dall’imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza, nonché su profili
fattuali di per sé inapprezzabili in sede di legittimità, volti a reintrodurre surrettiziamente situazioni
prive di ogni carattere di evidenza per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. La sentenza
impugnata, con motivazione sintetica ma in linea con la tipologia della sentenza di applicazione pena,
ha con logici argomenti escluso la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe dovuto
pervenirsi al proscioglimento della ricorrente richiamando le risultanze del verbale di arresto.
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila) ciascuno non senza rilevare, con riguardo
all’Allegrino che l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la
conseguenza che la condanna allagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere
inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma
anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il
caso della rinuncia all’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

determina l’inammissibilità dello stesso, a mente dell’art. 591, lett. d) cod. proc. pen..

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