Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17006 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17006 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILVA VASQUEZ NORA nato il 14/03/1965
avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, ha confermato la condanna di
Vasquez Silva Nora alla pena di mesi sette e giorni tre di reclusione per il reato di cui all’art. 385
cod. pen..
L’imputata chiede l’annullamento della sentenza e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod. pen.
poichè il suo intento non era quello di sottrarsi alla misura ma solo di avere un po’ di distrazione
dopo il lungo periodo di restrizione subito; la ammissione di colpevolezza, poi, avrebbe potuto
comportare l’attenuazione della pena inflittale.
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte e
Le censure proposte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha
evidenziato le plurime condanne a carico della ricorrente, fra le quali una ad anni cinque di reclusione
per il reato di importazione di sostanze stupefacenti, ostative a far ritenere che il fatto per il quale si
procede sia stato di particolare tenuità perché occasionale episodio di violazione dei precetti penali, e
confermato una pena che non si appalesava eccessiva, tenuto conto delle già concesse circostanze
attenuanti generiche, in ragione dell’ammissione dell’addebito.
La Corte di appello ha, dunque, valutato le modalità del fatto e soprattutto i precedenti penali
della ricorrente come ostativi ad un giudizio di minore disvalore della condotta e, dunque, ha
espresso un giudizio che lungi dal connotarsi come arbitrario denota la corretta applicazione dei
criteri che sottendono all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3k000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017
per la loro coeva indeducibilità.