Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17005 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17005 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RACHIDI ABDERRAZZAK nato il 31/07/1972

avverso la sentenza del 02/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

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FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella resa dal
locale tribunale che aveva condannato Abderrazzak Rachidi, alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro mille di multa per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Il difensore dell’imputato denuncia vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta
cessione dello stupefacente rinvenuto indosso a Abdel Nami El Gammal ed alla destinazione allo
spaccio di quello rinvenuto nell’abitazione dell’imputato a fronte del dedotto uso personale.
3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni
difensive che non si confrontano con il sintetico compendio probatorio posto a fondamento del

ammissioni dell’imputato presso la cui abitazione veniva rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente e
dei precedenti a suo carico per reati dello stesso genere.
4. Al cospetto di tale motivazione, che non è manifestamente illogica e che valorizza una serie
di convergenti indizi, il ricorrente oppone una diversa ricostruzione che pretermette significativi dati
processuali, cioè le ammissioni dell’imputato, proponendo una ricostruzione alternativa che appare
priva di supporto probatorio.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

giudizio di responsabilità e dedotto, oltre che dalle dichiarazioni di El Gammal Abdel Nami, dalle

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