Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17004 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17004 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO DOMENICO nato il 02/05/1988 a SARONNO

avverso la sentenza del 02/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

L’imputato Domenico Longo, ricorre personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe che
ne ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa per il reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990, commesso in Cogliate il 18 maggio 2013

Con il ricorso deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.

Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche
manifestamente infondate.

sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la sentenza di appello
ha motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
evidenziando i precedenti penali a carico dell’imputato, ed ha determinato, in misura non coincidente
con il minimo edittale la pena base richiamando la gravità della condotta, in ragione del quantiativo
di droga detenuta. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità del
fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di
legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice che si sottrae a rilievi in sede di legittimità,
allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle
risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 14 dicembre 2017

I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento

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