Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17004 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17004 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 05/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
SAVARIN GIUSEPPE N. IL 11/06/1966
avverso la sentenza n. 1913/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e
che ha concluso per e , jtim„,…… 444,24.
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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, sezione 3 penale, con sentenza resa il 1
luglio 2015 confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecco in
data 9 ottobre 2014 nei confronti di Giuseppe Savarin in relazione al reato p. e
p. dall’art. 186 commi 2 lettera b),

2-bis e 2-sexies Codice della Strada,

commesso in Lecco il 28 settembre 2012; per detto reato il Savarin era stato
condannato alla pena di 60 giorni d’arresto ed € 5400,00 d’ammenda, pena

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la
Corte d’appello di Milano. Il ricorso é articolato in 2 motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla
concessione della sospensione condizionale della pena, che secondo il P.G,
ricorrente é stata illegittimamente concessa in quanto il Savarin é gravato da
plurimi precedenti penali ostativi, avendo riportato più condanne per delitto ed
avendo ottenuto già in più di un’occasione il detto beneficio.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, sempre in
relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena: il P.G.
ricorrente lamenta che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di revoca della
concessione suddetta, sollecitata dal Procuratore Generale nel giudizio d’appello,
motivando tale statuizione con la natura contravvenzionale dell’imputazione: il
che, deduce il P.G. ricorrente, é errato, giacché le regole circa l’applicabilità della
sospensione condizionale della pena valgono indistintamente tanto per delitti
quanto per contravvenzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato in ambedue i motivi, che possono trattarsi
congiuntamente essendo ambedue tesi a contestare la conferma della
concessione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte
territoriale.
E’ ius receptum che gli artt. 163 e 164 cod. pen. non consentono di
concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena più di due volte
consecutive, indipendentemente dalla circostanza che le precedenti condanne
siano per delitto o per contravvenzione ed anche se la somma delle pene resti
inferiore ai limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. (ex multis vds. la risalente Sez.
3, n. 7391 del 07/06/1983, Proietti, Rv. 160177). Ed inoltre correttamente il P.G.
ricorrente ha osservato che la disciplina della sospensione condizionale della

condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni accessorie.

pena non distingue, quanto a concedibilità del beneficio, tra delitti e
contravvenzioni; per cui é errata e manifestamente illogica, oltreché
contrastante con un preciso dettato legislativo, la motivazione – fondata sulla
natura contravvenzionale dell’addebito – con la quale la Corte territoriale ha
rigettato la sollecitazione del Procuratore Generale tesa a ottenere la revoca del
ridetto beneficio, tanto più che é la stessa pronunzia impugnata a dare conto dei
molteplici e gravi precedenti penali dell’imputato e a dimostrare di tenere conto

2. Da quanto precede consegue che la sentenza va annullata senza rinvio
limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena in
favore dell’imputato; beneficio che va per l’effetto revocato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione
della sospensione condizionale della pena, concessione che revoca.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

che effettivamente lo stesso ha fruito del beneficio de quo più di una volta.

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