Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17003 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17003 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARTILES ROSA YURISANDER nato il 12/10/1984 a LAS TANAS( CUBA)

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, ha confermato la condanna di
Yurisander Artiles Rosa alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato chiede l’annullamento della sentenza e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione per la mancata pronuncia di assoluzione avendo la Corte ritenuto inverosimili le
giustificazioni offerte dall’imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen..
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi e per la loro
coeva indeducibilità.
Le censure proposte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha

tenuità del disvalore del fatto, tenuto conto del titolo di reato sottostante alla misura (il reato di cui
all’art. 612 bis cod. pen.) e la durata dell’allontanamento, segno di dolosa ed elevata preordinazione.
La Corte di appello ha, dunque, valutato le concrete modalità del fatto ritenendole, con
motivazione per nulla illogica, ostative ad un giudizio di particolare tenuità del fatto e, dunque, ha
espresso un giudizio che lungi dal connotarsi come arbitrario denota la corretta applicazione dei
criteri che sottendono all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. che
impone all’interprete una ponderata valutazione delle modalità dell’azione e dell’intensità del dolo
apprezzandone la portata antigiuridica in termini incompatibili con un giudizio di attenuato disvalore.
Anche in punto di responsabilità la Corte ha evidenziato la mancanza di riscontri alle
affermazioni dell’imputato, di essersi allontanato per un non meglio documentato stato di necessità,
configurandosi, così, la fattispecie contestata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

evidenziato la particolare gravità della condotta ascritta al ricorrente, tale da escludere la particolare

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