Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17000 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17000 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 05/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADDANTE ROSA MARIA
ROMEO EUGENIO MARIA
nei confronti di:
SCALISE GIUSEPPE N. IL 16/01/1986
avverso la sentenza n. 4197/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Gpnerale in ersona del Dott
che ha concluso per
o eJtc. d ir “4.•V R . 0

eJ4.4 Styieg

I
,
Udito, per leartl civili, l’Avv _
Uditi difensor;Avv.t,

Ami.,

L

,P6 24,1M
4,-‘szee, cp(R.(‘Qe

a..

L•. 4chlik,

&Az. 4t4t,
iu(
tyi
i ;e ,t; o
-4é
17
a

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 16 ottobre 2014, la Corte d’appello di Milano, 5
Sezione penale, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in
data 27 gennaio 2014, aveva assolto Giuseppe Scalise dal reato p. e p. dall’art.
589, commi 1 e 2, cod. pen. (in relazione all’art. 145 commi 1 e 2 Cod. Strada),
reato a lui contestato in relazione all’incidente occorso il 7 ottobre 2011 in San
Donato Milanese, in esito al quale perdeva la vita la giovane Marta Paola Romeo;

sinistra eseguita dallo Scalise con il suo furgone, mentre il ciclomotore condotto
dalla Romeo procedeva nell’opposto senso di marcia; secondo l’imputazione, il
fatto che il furgone dello Scalise avesse tagliato la strada al ciclomotore, violando
il diritto di precedenza spettante a quest’ultimo, cagionava il sinistro, in esito al
quale la Romeo, caduta a terra, riportava lesioni da trauma che ne cagionavano
il decesso il giorno dopo.
Nella pronunzia della Corte territoriale ha trovato conferma, pur a fronte
delle impugnazioni del Procuratore generale presso quella Corte e della parte
civile, la ricostruzione operata in primo grado, in base alla quale, alla luce delle
prove raccolte, veniva innanzitutto tendenzialmente escluso che tra il
ciclomotore condotto dalla Romeo e il furgone condotto dall’imputato vi fosse
stato un impatto, e veniva accreditata l’ipotesi che il sinistro fosse dovuto a una
distrazione della Romeo, che avrebbe usato il suo telefono cellulare mentre
conduceva il suo motorino (come emergerebbe dal testo di alcuni sms
debitamente trascritti e inoltrati dalla vittima negli attimi immediatamente
precedenti il sinistro); a fronte di ciò, restava bensì confermato che il furgone
condotto dallo Scalise non aveva dato la precedenza al ciclomotore della Romeo,
la cui traiettoria avrebbe attraversato lo spazio impegnato dal furgone dello
Scalise con la manovra di svolta; ma con la dirimente precisazione che
l’imputato, nell’effettuare detta manovra (con la quale, per l’appunto,
attraversava la traiettoria della Romeo), aveva correttamente stimato la
distanza, procedendo a velocità moderata, ed aveva comunque completato la
manovra quando il motorino rovinò a terra all’altezza dell’incrocio.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono le parti civili Rosa Maria Addante ed
Eugenio Maria Romeo, per il tramite del loro difensore, con unico atto articolato
in cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto nel
debito conto il fatto che l’imputato non aveva rispettato l’obbligo di dare la
2

il fatto si era verificato a un incrocio, in occasione di una manovra di svolta a

precedenza al motorino, e che ciò aveva avuto rilevanza causale nell’incidente;
viene lamentata inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata in
riferimento alla ritenuta mancanza di urto fra il furgone e il ciclomotore,
circostanza che in sé, peraltro, non é decisiva ai fini dell’esclusione della
responsabilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione in riferimento ai
motivi d’appello, con particolare riguardo a quanto dedotto circa l’immediata e
stretta continuità fra la manovra di svolta a sinistra dell’imputato e la caduta del

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla
decisione della Corte territoriale di discostarsi dalla consulenza tecnica del
pubblico ministero, attestante la violazione dell’obbligo di dare la precedenza da
parte dell’imputato, e la causazione del fatto; nonché con riferimento alla
decisione di escludere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con la quale
era stato richiesto l’espletamento di una perizia
2.4. Con il quarto motivo viene censurato il vizio di motivazione in
riferimento all’omessa valutazione della deposizione di Elena Besozzi, ritenuta
decisiva in relazione alla ricostruzione dei fatti, con particolare riguardo alla
circostanza che, secondo la testimonianza de qua, la Romeo avrebbe inviato gli
sms non già mentre era alla guida del ciclomotore, ma quando era a casa della
stessa Besozzi.
2.5. Con il quinto e ultimo motivo si denuncia violazione di legge e/o vizio di
motivazione in riferimento alla formula assolutoria, atteso che l’elemento
mancante del reato sarebbe semmai quello soggettivo, e non quello oggettivo.

3. All’odierna udienza, le ricorrenti hanno rassegnato conclusioni scritte e
hanno depositato nota spese; ha concluso altresì il responsabile civile CARIGE
Ass.ni, chiedendo la conferma della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette, doverosamente, che secondo il costante indirizzo della Corte
regolatrice in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del
merito (fra i molteplici arresti in tal senso, si vedano Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, De
3

motorino della giovane.

Vita, Rv. 235507; Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv.
234910). Perciò si sottrae al sindacato di legittimità la valutazione del giudice di
merito in esito alla quale egli esponga, con motivazione congrua e logica, le
ragioni del suo convincimento.
Ad ulteriore premessa valga quanto evidenziato, in modo appropriato e
condivisibile, dalla Corte di merito circa il fatto che la tesi degli odierni ricorrenti
vale al più a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma
non certo a ribaltarne l’esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in punto

principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non può essere utilizzato, nel
giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di
ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su
segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e
motivata disamina da parte del giudice di appello (ex multis vds. Sez. 1, n.
53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, Sentenza n. 10411 del
28/01/2013, Viola, Rv. 254579).
Tanto premesso, deve per l’appunto osservarsi che le censure mosse nei
motivi di ricorso alla pronunzia della Corte territoriale si appalesano, per lo più,
tese a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di
merito; e che, avuto riguardo alla coerenza e logicità delle motivazioni delle
sentenze rese sia in primo che in secondo grado con riguardo al detto materiale,
non vi sono spazi per accogliere le censure dei ricorrenti.

2. Procedendo con ordine, é infondato il primo motivo di ricorso, atteso che
la Corte territoriale ha debitamente dimostrato di avere valutato la circostanza,
pacificamente emersa, secondo la quale l’imputato non aveva bensì rispettato
l’obbligo di dare la precedenza, avendo però cura di precisare – sulla scorta del
coacervo probatorio debitamente illustrato sul punto, e con ragionamento esente
da censure rilevabili in questa sede – che alcun accertato rilievo causale ebbe la
manovra di svolta a sinistra che lo Scalise effettuò all’altezza dell’incrocio,
manovra nella quale egli effettivamente attraversò la traiettoria del ciclomotore
condotto dalla Romeo, ma a debita distanza e a velocità moderata, ossia
calcolando correttamente la posizione del ciclomotore in avvicinamento e
completando la manovra prima del sopraggiungere della Romeo, e comunque spiega la Corte di merito – in modo da consentire alla stessa sia il rallentamento
sia il passaggio dietro al furgone senza conseguenze (pag. 7 sentenza
impugnata).
In ogni caso, emerge un quadro complessivamente assai incerto e
malfermo, non solo e non tanto con riferimento all’ipotesi dell’urto fra i due
4

di possibilità di pervenire a un giudizio di penale responsabilità: si ricorda che il

veicoli (ipotesi che, anzi, risulta disattesa dalla maggior parte delle fonti di
prova, e che anche il consulente del pubblico ministero si limita a ipotizzare
come possibile), quanto e soprattutto con riferimento al fatto che la manovra di
svolta a sinistra da parte dello Scalise avrebbe avuto rilievo causalmente decisivo
nella caduta del ciclomotore condotto dalla Romeo.
Sul punto varrà la pena ricordare che, in materia di omicidio colposo da
incidente stradale, l’accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei
veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della

causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre
provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe
ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata
posta in essere (giurisprudenza pacifica: si veda ad es. Sez. 4, n. 40802 del
18/09/2008, Spoldi, Rv. 241475; Sez. 4, Sentenza n. 24898 del 24/05/2007,
Venticinque e altri, Rv. 236854; Sez. 4, Sentenza n. 5963 del 02/05/1988,
Mannuzzi, Rv. 178402).
In tale quadro, mette conto ricordare che in tema di delitti colposi, per
stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e
l’evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta
(ossia della dipendenza dell’evento dalla condotta in cui quest’ultima si ponga
quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali,
indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa
(intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi
concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole
di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio).
Orbene, sulla base delle acquisizioni probatorie emergenti in atti,
quand’anche fossero nella specie rilevabili profili deponenti per la causalità della
condotta (qualificando il comportamento alla guida da parte dello Scalise come
condotta che costituì materialmente

condicio sine qua non

dell’accaduto),

sicuramente detto comportamento non potrebbe risultare determinante sul piano
della causalità della colpa (atteso che, pur non avendo dato la precedenza al
ciclomotore della Romeo nello svoltare a sinistra, lo Scalise non determinò nella
specie la condizione di rischio che le regole sulla precedenza miravano a
prevenire e che rendevano evitabile, avendo egli posto in essere la manovra con
ampio anticipo rispetto al sopraggiungere del ciclomotore ed avendola
completata in modo tale da consentire alla Romeo di procedere comunque nella
sua direzione).

5

circolazione stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso

3. Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili é infondato anche il secondo
motivo di ricorso, atteso che il dato temporale costituito dalla immediatezza della
caduta del ciclomotore, subito dopo la manovra di svolta effettuata dallo Scalise,
non é in sé sufficiente a operare una ricostruzione alternativa dei fatti – peraltro
del tutto congetturale e disancorata dalle oggettive emergenze probatorie – e
deve essere letto unitamente a quanto già chiarito a proposito della insanabile
carenza di prove emersa in sede di merito (e debitamente motivata dalla Corte
territoriale) circa la rilevanza causale della svolta a sinistra effettuata

4. Non dissimili le ragioni in base alle quali deve ritenersi infondato anche il
terzo motivo di ricorso, con le seguenti, ulteriori precisazioni.
In primo luogo, va ribadito che in tema di prova, in virtù del principio del
libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio,
può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che
ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita,
delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle
deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo
congruo, é inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente
valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede
di legittimità (da ultimo vds. Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv.
263435); al riguardo va evidenziato come la pronunzia impugnata (ancor più se
letta congiuntamente alla pronunzia di primo grado, trattandosi nella specie di
“doppia conforme”) offre ampia ed argomentata contezza del convincimento
della Corte territoriale circa la ricostruzione in fatto operata attraverso gli apporti
dei consulenti, prendendo in esame tutte le diverse ricostruzioni e valutandone
criticamente il percorso argomentativo.
In secondo luogo, é ius receptum (convenientemente richiamato dalla Corte
di merito) che, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una
perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di
decidere allo stato degli atti (da ultimo vds. Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062: nella citata pronunzia la S.C. ha
precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice
di appello, se logicamente e congruamente motivata, é incensurabile in
cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto). La lettura degli atti rende
evidente che, sulla scorta delle prove raccolte, non vi erano lacune probatorie
colmabili attraverso una perizia su alcuno degli aspetti rilevanti ai fini della
ricostruzione dell’accaduto.

6

dall’imputato rispetto alla caduta del ciclomotore.

5. Infondato é anche il quarto motivo di ricorso. A fronte della deposizione di
Elena Besozzi, della cui omessa valutazione si dolgono i ricorrenti, la Corte di
merito ha fornito adeguata e convincente motivazione circa il fatto che la Romeo
scrisse gli sms mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore negli istanti
immediatamente antecedenti il sinistro: é a tal fine affatto dirimente il testo dei
messaggi riportati a pagina 10 della sentenza, in cui la stessa vittima, nello
scrivere uno dei suddetti snns a un’amica poco prima dell’incidente, afferma
esplicitamente “sono in moto”. Siffatto elemento probatorio elimina la necessità

per una fatale distrazione della Romeo mentre conduceva il suo motorino,
distrazione che sarebbe con ogni probabilità la vera causa del sinistro mortale di
cui la giovane rimaneva vittima.

6. Per le ragioni dianzi esposte, si appalesa infondato anche il quinto e
ultimo motivo di ricorso: ed invero, la formula dell’insussistenza del fatto
s’impone laddove manchi (come nella specie) l’elemento oggettivo del reato, o
quanto meno la prova certa della configurabilità di esso. E’ infatti pacifico che,
nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato
contestato, l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la formula “il fatto non
sussiste” (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975).

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

di ulteriori approfondimenti, e depone – secondo la tesi accreditata in appello –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA