Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 170 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 170 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDARAS MARUZZELLA N. IL 25/12/1957
avverso la sentenza n. 1859/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) Con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza, le proposte doglianze si
esauriscono. in sostanza, in generiche e gratuite affermazioni quali, in particolare,
quella circa la pretesa “irritualità delle modalità che caratterizzavano il presunto
riconoscimento dell’imputata”, a fronte delle quali la corte d’appello si sarebbe
“limitata ad una stringata motivazione per relationem, tanto da rendere la sentenza
certamente poco esaustiva sul punto”, e quella circa la “evidente insussistenza
dell’elemento psicologico del reato”; e ciò in presenza, per converso, di una
motivazione qua Je è, quella fornita dalla corte d’appello, la quale, lungi dal limitarsi
ad ad semplice richiamo “per relationem” alla sentenza di primo grado, ha
autonomamente :oosto in luce, in particolare, le ragioni della ritenuta, piena
attendibilità dei riconoscimenti fotografici dell’imputata effettuati dalle persona
offese nel corso delle ndagini preliminari e confermati anche in sede dibattimentale,
come i:are !e ragioni della ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato,
avendo l’imputata più volte effettuato o tentato di effettuare l’acquisto di merci di
scarso valere esil)endo ogni volta in pagamento una delle banconote contraffatte da
lire I 00.00()„ .nur essendo risultata in possesso anche di banconote non contraffatte di
piccole taglio.;
b) con rigu.:.rdo al conf(rmato diniego delle attenuanti generiche, anche in questo
caso la proposta T.- bglianza si presenta del tutto generica, non indicandosi in essa quali
elementi specifici avrebbero dovuto indurre i giudici a concedere le dette attenuanti
ed ignorandos, rei- converso, quanto sul punto argomentato nell’impugnata sentenza,
ove si indicano come elementi ostativi all’accoglimento della richiesta difensiva tanto
le peculiari modalità del l’atto quanto l’esistenza, a carico dell’imputata, di precedenti
penali;
ebe la H,teriuta inarrirni3sibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616
ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di C;(:):]”; 3, cucile 1′ a!bplicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimas
fiss.are in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’i tnpug,nata sentenza fu confermata la condanna di CALDARAS
Maruzzella alla pena di anni uno, mesi sei e giorni quindici di reclusione per il reato
di detenzione e spedita continuata di banconote contraffatte da lire 100.000 (artt. 81
cpv. e 455 c.p.);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di
colpevolezza e, in subordine, al pure confermato diniego delle attenuanti generiche;

La (74,- 1 .te z:hiara .inamnyssibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del -.)::-ocedi mento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
o a 1 23 settembre 2013
Così deciso
L”-

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