Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 170 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 170 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO CARMINE N. IL 05/11/1984
avverso l’ordinanza n. 7558/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Carmine Pagano avverso il decreto ministeriale
di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen..
Il Tribunale ricordava che la legittimità del decreto ministeriale doveva
essere valutata alla luce della probabilità che, in mancanza delle restrizioni
derivanti dal regime speciale, il detenuto possa riprendere i contatti con

un’istruttoria esaustiva che aveva dimostrato che Pagano faceva parte del
cartello criminale tra i più feroci della compagine criminale partenopea; egli
aveva fatto inizialmente parte del clan Di Lauro e, successivamente alla sua
scissione, era stato tra i promotori del nuovo sodalizio Amato – Pagano e
sottoposto solo agli ordini degli zii Pagano Cesare e Amato Raffaele. Nel 2011 2012 era esploso un nuovo scontro tra i sottogruppi del clan.
Pagano era stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ed
associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato colpito
da ordinanza di custodia cautelare per un triplice omicidio; si era reso irreperibile
per oltre un anno.
Le informazioni riferivano che il sodalizio mafioso al quale Pagano appartiene
è ancora attivo; il suo ruolo era sicuramente qualificato e la lunga latitanza,
conclusa con l’arresto unitamente al capo Pagano Cesare, dimostrava il suo ruolo
di spicco.
Il Tribunale, ancora, ricordava le gravi infrazioni disciplinari nelle quali
Pagano era incorso e concludeva per l’attuale pericolosità del soggetto e per la
mancanza di prova dell’interruzione dei collegamenti con l’associazione
criminosa, con il conseguente pericolo di una ripresa di contatti con esponenti
dell’organizzazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Pagano, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione.
Il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva ignorato gli esiti del processo
per la partecipazione ad associazione mafiosa, nel quale era stata esclusa
l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 2 cod. pen., così come la circostanza
che tutti gli esponenti del clan Amato – Pagano erano sottoposti al regime
differenziato; inoltre l’ordinanza aveva fatto riferimento ad infrazioni disciplinari
riportate dal detenuto senza specificarne il numero e il tipo.
Le censure della difesa erano state ignorate, in violazione dell’art. 125 cod.
proc. pen.: in effetti, l’ordinanza non indicava elementi realmente significativi del
pericolo di ripresa di contatti tra il detenuto e l’associazione criminale: era

2

l’associazione criminale. Secondo l’ordinanza, la proroga era giunta al termine di

mancato un effettivo vaglio critico del decreto ministeriale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Le censure mosse all’ordinanza riguardano non l’assenza di motivazione, ma

Tribunale di Sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge, che ricorre
quando la motivazione è graficamente assente o ha portata tale da non
permettere di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
Al contrario, nel caso di specie, l’iter logico seguito dal Tribunale è
perfettamente comprensibile: il clan Amato Pagano è ancora attivo e, del resto, i
gravissimi eventi che lo hanno coinvolto sono oggettivamente recentissimi;
Carmine Pagano partecipava a detto clan in posizione di rilievo (è stata anche
affrontata la questione concernente il mancato riconoscimento in sede giudiziaria
dell’aggravante del ruolo direttivo); il soggetto, anche con il suo comportamento
in carcere, ha mostrato tutta la sua pericolosità, ampiamente desumibile dai
gravissimi precedenti penali e giudiziari; non emerge alcuna dissociazione dal
gruppo criminale; di conseguenza sussiste il pericolo di ripresa dei contatti con
appartenenti al clan nel caso di eliminazione delle restrizioni derivanti dal regime
differenziato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 novembre 2015
DEPOSCTATA.

eventuali suoi vizi (illogicità o insufficienza): ma il ricorso avverso l’ordinanza del

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