Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 170 del 12/10/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 170 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FRANCO SIMONE N. IL 06/09/1981
avverso la sent2n7a n. 394/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 09/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott, GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / ‘-9/ii ’21/
che ha concluso per i
te—e.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
(4,41{7-9-;
t

i-rrì

Data Udienza: 12/10/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

i

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, BEVILACQUA Franco Simone avverso la
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che il 9.7.2015 ha confermato la sentenza del
Tribunale che in data 16.10.2013 lo aveva condannato per estorsione in danno di Santoro
Samuele e per ricettazione.

1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità con
riguardo alla ritenuta estorsione. Contesta la individuazione fotografica perché
svolta non secondo i canoni di legge. Lamenta che il nominativo della persona
offesa, indicata nel verbale di riconoscimento fotografico, è stato scritto a mano,
dopo aver cancellato un nominativo precedentemente stampato e che la persona
offesa è stata invitata a descrivere il soggetto “autore dello spaccio” mentre si
versava in ipotesi di estorsione. Contesta anche l’attendibilità della persona offesa
e lamenta la mancanza di riscontri;
2.

violazione di legge vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della
circostanza attenuante di cui all’art. 114 codice penale. Violazione di legge e vizio
della motivazione con riguardo al contributo causale .

Il BEVILACQUA ha riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese
dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella
giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile
principio di diritto secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in
termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF:
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708)
E deve inoltre evidenziarsi che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni
sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza
argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e
rilevanti; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di
seconda istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno
richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale, senza peraltro mancare di
1

Deduce il ricorrente:

ricordare i passaggi più significativi dell’iter argomentativo seguito dal primo giudice e di
fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell’appellante: è principio pacifico
in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della
sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in
un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione (“ex plurimis”, Sez. 3, n. 4700 del
14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497).

sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con
argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze
probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la utilizzabilità del
riconoscimento fotografico, tra l’altro acquisito al fascicolo del dibattimento con il
consenso delle parti, l’ attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni risultano
peraltro riscontrate, l’impossibilità di applicare l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. avendo
il ricorrente compiuto attività che hanno dato un contributo determinante alla
realizzazione del delitto.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma il 12.10.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIAN , ANESE
0-k.-4312.30-1-)

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e

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