Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BARI GIOACCHINO N. IL 17/05/1984
avverso la sentenza n. 6885/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5-,o_bt-te r(«›bise_
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Di Bari Gioacchino, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28.03.2014,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Latina il 14.05.2009, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art.
189 cod. strada.
Il ricorrente con unico motivo deduce l’inosservanza di norme processuali,
stabilite a pena di nullità, stante l’omessa notifica all’unico difensore di fiducia,

appello. Osserva che l’imputato in data 11.04.2011 aveva nominato difensore di
fiducia il predetto avvocato, con revoca di ogni precedente nomina; che in data
13.04.2011 la nomina che occupa veniva depositata presso la Corte di Appello di
Roma; e che erroneamente la Corte territoriale notificava l’avviso relativo al
giudizio di appello unicamente al difensore la cui nomina era stata revocata, con le
riferite modalità.
Ciò posto

il deducente rileva che il giudizio di appello si è svolto in

contumacia con la nomina di un difensore di ufficio, immediatamente reperibile. E
considera che all’imputato non è stata garantita la difesa tecnica nel giudizio di
appello.

Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione. Tanto si afferma, avuto riguardo
all’insegnamento da ultimo espresso dalle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze
derivanti dall’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente
nominato dall’imputato o dal condannato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24630 del
26/03/2015, dep. 10/06/2015, Rv. 2635989).
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la
sentenza di condanna è stata resa in data 28.03.2014, mentre il termine è
maturato il 14.12.2014).

2

avvocato Claudio Cesare Iacovini, del decreto di citazione relativo al giudizio di

E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

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