Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16999 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16999 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA
avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Alessio Attanasio in ordine al reato di resistenza per intervenuta
prescrizione del reato.
2. Con unico motivo di ricorso l’Attanasio lamenta violazione di legge per il mancato
proscioglimento nel merito in presenza della scriminante di cui all’art. 4 d. lgt. 288/1944. I motivi di
ricorso sono stati ribaditi con l’istanza dell’Attanasio del 14 aprile 2016
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. E’ la stessa articolazione
conto che non ricorreva la manifesta evidenza della sussistenza della causa di non punibilità di cui
all’art. 393 bis cod. pen..
4. All’inammissibilità dell’impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
dei motivi di ricorso, ai quali allegata un’attestazione non prodotta nel giudizio di merito, a dare