Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16998 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16998 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZICO FABIO nato il 11/05/1977 a PRAIA A MARE

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio
a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena
inflitta a Fabio Marzico per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. in quella di anni quattro e
mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
L’imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cessazione
denunciando il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto della
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e conseguente declaratoria di

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e coeva indeducibilità del
proposto motivo di ricorso. Il perimetro di valutazione rimesso al giudice di rinvio, quale
delineato nella sentenza di annullamento, era rigorosamente circoscritto alla
determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata elisione della pena inflitta a
titolo di aumento per la continuazione fra reati e, pertanto, si era formato il giudicato sia
sull’affermazione di responsabilità, con conseguente insensibilità della decisione agli effetti
del decorso del tempo ai fini della prescrizione, sia alla applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

prescrizione del reato.

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