Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16996 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16996 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BAGNATO GAETANO nato il 28/10/1983 a CATANIA
LITRICO ORAZIO MASSIMO nato il 12/01/1981 a CATANIA

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
C-,1rerri’zio Bagnato e Orazio Massimo Litrico impugnano la sentenza della Corte di
appello di Catania che ha rideterminato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
duemila di multa la pena inflitta a ciascun imputato per il reato di cui all’art. 73, comma
4, d.P.R. 309/1990.

2. Litrico Orazio Massimo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza
della motivazione circa la esatta qualificazione giuridica della fattispecie violata, dolendosi

del fatto di lieve entità di cui all’articolo 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990.

3. Analoghi vizi denuncia il ricorso proposto nell’interesse di Gaetano Bagnato per il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento praticato per la
continuazione ed il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

3.11 ricorso di Orazio Massimo Litrico è inammissibile perché proposto per motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità dal momento che l’imputato aveva rinunciato al
motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del fatto, tenuto conto, altresì,
della genericità del motivo di ricorso che non illustra elementi alla stregua dei quali
ritenere erronea al qualificazione giuridica del fatto in presenza del dato quantitativo della
sostanza stupefacente tipo marijuana detenuta dal Litrico quale enunciato
nell’imputazione e costituito da gr. 23,7 di sostanza stupefacente, suddivisa in 29
involucri, dalla quale erano ricavabili circa 126 dosi medie singole e dalle modalità della
condotta, connotata dalla cessione di stupefacenti nell’ambito di una nota piazza di
spaccio di Catania.

4.Non meritano sorte diversa dalla declaratoria di manifesta infondatezza i motivi di
ricorso proposti nell’interesse del Bagnato non senza rilevare che, intervenuta
l’assoluzione da altro fatto, la Corte ha escluso il praticato aumento di pena per la
continuazione disposto in primo grado. La sintetica formula utilizzata nella sentenza
impugnata risulta immune da vizi di legittimità avuto riguardo ai generici motivi addotti a
favore della concessione del beneficio ed alla valorizzazione dei precedenti penali e le
modalità del fatto, inserito, come accennato, in un contesto di spaccio. La Corte di merito
ha dunque compiuto un apprezzamento sulla insussistenza di fattori idonei a giustificare
l’applicazione delle attenuanti innominate e la individuazione di una pena base prossima al
minimo edittale in conseguenza della ricorrenza di un positivo apprezzamento della
obiettiva gravità del fatto.

5. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella

della circostanza che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione

determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza
Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibilt, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro ciascuno alla cassa delle
ammende.

Così deciso il g.14 dicembre 2017

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