Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16995 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16995 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUKBIL YOUNES nato il 01/01/1989 a BENI MELLAL ( MAROCCO)

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Younes Moukbil impugna, con ricorso affidato al difensore di fiducia, la sentenza della Corte
di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed
euro 40.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso il 1
luglio 2016 in Cinisello Balsamo.
2.Deduce vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della recidiva, fondata su condanne
risalenti nel tempo e pretermettendo l’analisi delle deduzioni svolte sul punto con i motivi di
gravame, cioè la confessione dell’addebito e la sottoposizione ad un programma riabilitativo valutabili
come espressione sicura i resipiscenza.

in vero, ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva apprezzando a carico del ricorrente la
natura e l’epoca di commissione dei reati evincibili a suo carico dal certificato penale, e, quindi, il
negativo giudizio sulla personalità del ricorrente quali elementi che, ragionevolmente, denotano la
sua incapacità di controllare il proprio comportamento e quindi l’accresciuta pericolosità sociale,
giudizio affatto eliso dalla risalenza delle condotte per le quali aveva riportato condanna e dalla
confessione dell’addebito, imposta dalle evidenze accertate a suo carico, e dall’avvio di un percorso
riabilitativo, intrapreso solo in carcere dopo l’arresto in flagranza di reato. La motivazione della Corte,
incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell’illecito come effettivo sintomo di
riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di
legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta
sussistenza della recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla legge
n. 251 del 2005, che deve pertanto ritenersi tuttora facoltativa, e che impone la esposizione delle
ragioni che legittimano l’aggravamento della pena e, comunque un più grave trattamento
sanzionatorio pur in presenza delle circostanze attenuanti generiche, nel caso applicate con giudizio
di equivalenza, ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di
un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell’imputato, senza che, necessariamente,
tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all’art. 133 cod.
pen. e di circostanze che, non irragionevolmente, i giudici a quibus hanno ritenuto recessive, perché
recenti, parziali e determinate dalla restrizione carcerario ai fini di un complessivo giudizio sulla
personalità.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila, considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

3.11 ricorso è inammissibile. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la sentenza di appello,

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