Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16993 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16993 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINDREAN GRIGORE nato il 15/01/1960
avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
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Data Udienza: 14/12/2017
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la
condanna di Grigore Mindrean alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui
572 e 605 cod. pen..
2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, per il diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio,
rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità
quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione.
La Corte territoriale ha, con motivazione implicita ma esauriente a seguito della puntuale
descrizione delle condotte abusanti ascritte all’imputato e tanto più gravi avuto riguardo alle
condizioni di salute della vittima, affetta da patologie altamente invalidanti, argomentato in
punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di argomentazioni, fondate
sulla valutazione della condotta dell’imputato e di un giudizio sulla sua personalità, tutt’altro
che illogiche sicchè alcuna violazione di legge consegue dalla mancata valutazione di
condizioni personali (lo stato di emarginazione sociale).
4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera
conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono palesemente