Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16992 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16992 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COSTANZO SILVANA nato il 25/01/1968 a BUCCINO

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, ha confermato la
condanna di Silvana De Costanzo alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione per il
delitto di cui all’art. 368 cod. pen. e quella al risarcimento del danno, da liquidare in
separato giudizio, in favore della parte civile.
Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso, con il patrocinio del difensore di
fiducia, l’imputata che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 507 cod.
proc. pen. poiché la Corte di merito non ha accolto la richiesta di rinnovazione

condotto alla diversa ricostruzione della vicenda.
Il ricorso è inammissibile perché propone censure generiche e manifestamente
infondate al confronto della motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso la
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale evidenziando la irrilevanza della
vicenda sottostante alla consegna del titolo, oggetto della falsa denuncia di smarrimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

dell’istruttoria dibattimentale finalizzata alla escussione di quattro testi e che avrebbe

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