Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16990 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16990 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAKIRI ANIS nato il 19/04/1987 a BEZERET( TUNISIA)

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

L’imputato Anis Hakiri impugna la sentenza indicata in epigrafe denunciando la illegittimità del
trattamento sanzionatorio applicatogli. Rileva che la pena base (anni tre e mesi nove di reclusione ed
euro 6.667,00 di multa), inflittagli con riguardo al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
è eccessiva e non tiene conto del dedotto stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti nel giudizio di legittimità
risolvendosi in censure di merito e sono, comunque, manifestamente infondate.
I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da

motivato adeguatamente la determinazione della pena base ragguagliandola alla tipologia e quantità
della droga detenuta ( risultata del peso di grammi 293,5 di hashish), alle condizioni personali
dell’imputato, che è risultato espulso dal Paese e, cionondimeno, presente nel territorio ed alla
reiterazione di attività di spaccio che ha comportato, altresì, l’applicazione dell’aumento di pena per
la recidiva.
Come noto i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. indicano i parametri all’interno dei quali il
giudice di merito esercita la sua discrezionalità ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio
motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito ed apprezzati come assorbenti ovvero equivalenti
su quelli di segno opposto sottraendosi al sindacato di legittimità, quando – come nel caso in esameil supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze
processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (duemila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha

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