Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1699 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1699 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ABDULLAHI ABDURAHMAN N. IL 01/01/1967
avverso la sentenza n. 5612/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
ciLt 4.43
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
72
CU., C
r
che ha concluso per
1,44 ttlì41/40

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.12.2011, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha ridotto a anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C. 12.000 di multa
la pena nei confronti di Abdullahi Abdurahman ritenuto dal Tribunale responsabile del
reato di cui agli artt. 110 cp, 73 comma 1 bis lett. a DPR n. 309/1990 (concorso in
acquisto e ricezione a fini di spaccio di sostanza stupefacente convenzionalmente
denominata Khat, contenente principio attivo delle sostanze catina e catinone ed inserita

nella tabella I prevista dall’art. 13 del DPR 309/1990.
2. I Giudici di merito – per quanto di stretto interesse nel presente giudizio di
legittimità – hanno disatteso la tesi dell’appellante sulla mancanza di prova della concreta
efficienza psicotropa dei vegetali sequestrati osservando che non si trattava di una
sostanza prodotta da raffinazione o sintesi o comunque soggetta a possibili adulterazioni o
tagli con altre sostanze prive di effetto stupefacente, ma di un prodotto naturale, di un
vegetale dal quale è logico aspettarsi che il principio naturale attivo sia sempre simile così
come avviene per la marijuana, non subendo rilevanti oscillazioni in un senso o nell’altro;
hanno quindi ritenuto corretto utilizzare le tabelle più accurate in materia che l’esperto,
senza contraddizioni da parte della difesa, ha individuato in quelle approntate dalle dogane
tedesche e pertanto considerato un principio attivo di circa 13 grammi per la catina e 26
grammi per il catinone. Hanno anche precisato che la droga è contenuta nelle foglie e
l’effetto maggiormente rilevante si ha col consumo centro le 48 ore dalla raccolta, mentre
il consumo a tre – quattro giorni è ancor soddisfacente, sicché considerati i moderni mezzi
di distribuzione (aerei, come nel caso di specie), è possibile la diffusione dai paesi di
produzione. Hanno aggiunto che è possibile però anche l’utilizzo con foglie essiccate,
precisando che il consumo si ha con la masticazione delle foglie.
3. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di un unico motivo denunziando il vizio di motivazione in ordine alla
individuazione dell’efficacia psicotropa della sostanza sulla base della relazione tecnica
versata in atti rilevando la contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui, trattandosi di
vegetale, è logico aspettarsi che il contenuto del principio attivo sia sempre simile e l’altra
affermazione con cui si precisa che l’efficacia drogante ha effetto entro 48 ore o al più
entro tre – quattro giorni; il ricorrente inoltre ha rilevato che la mancanza di conoscenza
sulla data di raccolta delle piante inficiava il ragionamento successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – che riproduce sostanzialmente la doglianza già prospettata davanti al
giudice di appello e da questi disattesa – è manifestamente infondato e pertanto va
dichiarato inammissibile.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
2

argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n.
23528). Ancora, la giurisprudenza ha, affermato che l’illogicità della motivazione per essere
apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente

confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate
in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397
del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999,
Spina, RV. 214794).
Nel caso in esame la Corte ha dato una spiegazione più che esauriente delle ragioni
che l’hanno condotta a confermare il giudizio di responsabilità dell’imputato, prendendo
posizione sulla questione che oggi il ricorrente reintroduce negli stessi termini e al
riguardo – per evidenti ragioni di sintesi espositiva – è sufficiente rinviare all’esposizione
in narrativa.
E’ appena il caso di rimarcare che nessuna contraddittorietà traspare dalla
motivazione perché, come già esposto, il giudice di merito parlando di un effetto ancora
soddisfacente entro tre-quattro giorni dalla raccolta delle foglie, non ha affatto inteso dire
che il principio attivo viene meno una volta scaduto tale termine: insomma, ha parlato di
effetto soddisfacente entro un certo termine senza escludere un effetto anche in epoca
successiva, come dimostra il riferimento alla possibilità di utilizzo mediante la
masticazione delle foglie essiccate.
E la possibilità di utilizzo delle foglie essiccate rende logicamente superfluo anche il
dubbio sulla precisa data di raccolta delle piante, pure sollevato dalla difesa con l’intento di
inficiare ulteriormente il ragionamento della Corte d’Appello.
Ha poi precisato che le tabelle delle dogane tedesche, indicanti la quantità normale
media di principio attivo riscontrabile in ciascuna pianta, sia per quanto riguarda la catina,
che per quanto riguarda il catinone, sono state utilizzate dall’esperto senza contraddizioni
da parte della difesa.
In definitiva, l’impugnazione tende a sollecitare una nuova valutazione del materiale
probatorio e un inammissibile sindacato sulle scelte che il giudice di merito ha operato
attraverso un percorso argomentativo del tutto coerente e privo di salti logici.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA