Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16989 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16989 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TODARO NICOLA nato il 13/10/1989 a PAVIA

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna di
Nicola Todaro alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato previsto
dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il difensore dell’imputato denuncia vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta
destinazione allo spaccio dello stupefacente, piuttosto che al dedotto uso personale e l’eccessività
della pena applicata.

difensive che non si confrontano con il sintetico compendio probatorio posto a fondamento del
giudizio di responsabilità e dedotto, oltre che dalle ammissioni dell’imputato di avere ceduto una dose
al fratello, dalle modalità del fatto poiché la droga detenuta risultava frazionata in dosi e l’imputato
veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione. Al cospetto di tale motivazione, che non è
manifestamente illogica e che valorizza una serie di convergenti indizi, il ricorrente oppone una
diversa ricostruzione che pretermette significativi dati processuali, cioè le ammissioni dell’imputato,
proponendo una ricostruzione alternativa che appare priva di supporto probatorio.

4.

Il motivo di ricorso sulla eccessività della pena, intrinsecamente generico, è anche

manifestamente infondato ove si rifletta che il ricorso investe un aspetto, quello del trattamento
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. La sentenza di appello ha motivato adeguatamente la
determinazione della pena base evidenziando che la condotta ha ad oggetto sostanza stupefacente
tipo cocaina frazionata in otto dosi ed il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, in ragione
dei precedenti penali, che sono valsi il contenimento della pena base se non nel minimo in misura ad
esso prossima (cioè un anno di reclusione).
Come noto i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. indicano i parametri all’interno dei quali il
giudice di merito esercita la sua discrezionalità ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio
motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito ed apprezzati come assorbenti ovvero equivalenti
su quelli di segno opposto sottraendosi al sindacato di legittimità, allorquando – come nel caso in
esame- il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle
risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.

5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni

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