Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16987 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16987 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CISSE LAMIN nato il 03/04/1988 a BRIKAMA( GAMBIA)

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1. L’imputato Lamin Cisse ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza della Corte
di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro
2.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ss. mod..

2. Con il ricorso deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per la condanna in
relazione alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nell’abitazione, pari a gr. 22.

3. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte non sono consentite nel giudizio di
legittimità risolvendosi in censure di merito e meramente reiterative di quelle svolte nel giudizio di

impugnata ha, in vero, apprezzato la prova logica desunta dall’acclarata responsabilità dell’imputato
in merito alla cessione di due dosi droga di sostanza stupefacente registrato poco prima della
perquisizione che comportava il sequestro dello stupefacente confezionato con modalità del tutto
simili a quello di riscontrata cessione. Si tratta di valutazione logica e congruente non suscettibile di
censura in questa sede ove, come noto, è rilevabile solo il vizio di manifesta illogicità che non è
integrato da valutazioni alternative dei fatti ma solo da apprezzamenti che esulino dalla palese
inverosimiglianza.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

Il Consigliere kstensore

Il Presidente (

Emilia Anna irdano

Giacom Paoloni

appello e disattese, con motivazione per nulla illogica, dai giudici del gravame. La sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA