Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16986 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16986 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLINGERI DAMIANO nato il 25/07/1984 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella resa dal
tribunale di Monza che aveva condannato Damiano Berlingféri alla pena di anni uno di reclusione ed
euro seimila di multa per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Il difensore dell’imputato denuncia vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla
destinazione alla cessione a terzi di sostanza stupefacente.
3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni
difensive che non si confrontano con il sintetico compendio probatorio posto a fondamento del
giudizio di responsabilità e dedotto dalle concrete circostanze e modalità del fatto quali la detenzione

la disponibilità di una somma, modesta ma ingiustificata; la mancanza di risorse economiche lecite
idonee a giustificare l’acquisto della droga pesante.
Al cospetto di tale motivazione, che non è manifestamente illogica e che valorizza una serie di
convergenti indizi, il ricorrente oppone una diversa e alternativa versione che appare altresì privo di
supporto probatorio quanto alla destinazione ad uso personale dello stupefacente che non ha
fondamento in alcuna documentazione comprovante uno stato di tossicodipendenza da droga cd.
pesante.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

dello stupefacente suddiviso in dosi pronte per lo smercio; la detenzione di droghe leggere e pesanti;

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