Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16985 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16985 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARISI VITTORIO nato il 08/05/1962 a CATANIA

avverso la sentenza del 25/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1. L’imputato Vittorio Parisi, con ricorso affidato al difensore di fiducia, denuncia vizio di
violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti
generiche in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania che ne ha confermato,
con l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, e la diminuente del rito, la
condanna alla pena di anni otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73,
comma 1 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto nella propria abitazione 9 kg di cocaina, suddivisa in
panetti, e altri 435 gr. della medesima sostanza.

2.

Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche

manifestamente infondate.

3. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha
motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
evidenziando i precedenti penali a suo carico, che, sebbene risalenti, corroborano il negativo giudizio
sulla personalità evidenziato in termini eclatanti dalle concrete modalità del fatto e dalla sua obiettiva
gravità. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità del fatto e del
giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità
sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione
della pena demandato al detto giudice che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il
supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze
processuali e sia, altresì, logicamente corretto.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
)

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