Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16985 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16985 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNELLI ALESSANDRO N. IL 13/07/1978
avverso la sentenza n. 193/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Qera1e in persona del Dott. V ( \–y1
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 04/04/2013

,

Ritenuto in fatto
BRUNELLI Alessandro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente
riformando quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato [è stato dichiarato
non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l’episodio di tentata estorsione di
violazioni dell’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestategli negli altri capi.
Con il ricorso, in particolare, si censura la tenuta logica della motivazione relativamente
ad uno degli episodi per cui vi è stata condanna: quello di cui al capo e), concernente
l’addebito di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente.
Si contesta l’apprezzamento sviluppato dal giudicante valorizzando

gli esiti delle

intercettazioni e delle indagini, che avevano portato all’affermazione della costante
attività di collaborazione ed ausilio fornita dall’imputato nei confronti di correo,
minorenne, separatamente giudicato.
A tal proposito, si propongono a supporto stralci di alcune dichiarazioni res€ da una
persona informata sui fatti ai Carabinieri., da cui si assume dovesse essere fondato il
giudizio di estraneità dell’imputato rispetto alla codetenzione illecita della droga
addebitata al minorenne.
Si censura, poi, in modo peraltro assertivo e generico, l’interpretazione data al contenuto
delle intercettazioni da parte degli operanti, con riferimento all’individuazione del
complice del minorenne.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ noto, infatti, che in tema di ricorso per cessazione, allorquando si prospetti il difetto di
motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di cessazione il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).

2

cui al capo c) della rubrica], lo ha, per il resto, ritenuto responsabile delle plurime

, t’t^

Qui si pone essenzialmente un tema di valutazione della prova, specie con riferimento
agli esiti delle risultanze delle intercettazioni [con argomento, peraltro, come accennato,
molto generico, neppure indicandosi di quali conversazioni si tratterebbe].
E’ tema improponibile in questa sede, a fronte di una doppia decisione di condanna,
neppure evocando il “travisamento della prova”, ove si consideri che secondo assunto
pacifico, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell’articolo
certamente ora sindacabile il vizio di “travisamento della prova”, che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non
desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di
prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione: peraltro, tale vizio può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado,
ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l’anteriore decisione
(cosiddetta “doppia conforme”), posto in questo caso il limite posto dal principio
devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di
merito del risultato probatorio, se non nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia
Individuato -per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado- atti o fonti
conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (tra le altre,
Sezione VI, 10 maggio 2007- 8 gennaio 2008 n. 542, Contrada).
Qui infatti, con rilievo assorbente, non risultano elementi di prova introdotti ex novo dal
giudice di appello, chiamato tra l’altro a giudicare su una decisione resa in esito a giudizio
abbreviato.
Va ancora aggiunto che il ricorso sconta una evidente genericità. Ciò che vale [lo si è
detto] in ordine alla doglianza sulle intercettazioni, ma vale anche rispetto al contenuto
della deposizione testimoniale, di cui si riportano solo alcuni brani, risultando
impraticabile in questa sede verificarne la rilevanza ai fini del sostenuto travisamento
logico della decisione.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

3

606, comma 1, lettera e), c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in data 4 aprile 2013

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