Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16984 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16984 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUINTINI MIRKO nato il 16/06/1990 a MILANO

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla
pena di mesi due e giorni venti di reclusione inflitta a Mirko Quintini per il reato di cui all’art. 341 bis
cod. pen..

2. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando vizio
di violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.

3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono palesemente

sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica
motivazione.
La Corte territoriale si è, in vero, soffermata sulle ragioni di conferma del diniego delle
circostanze attenuanti generiche ed ha espressamente richiamato la gravità del fatto a nulla
rilevando la circostanza che questi fosse ubriaco che, a ben vedere, è l’unica circostanza dedotta
anche nell’odierno ricorso per censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti
innominate, circostanza ritenuta minus valente, agli effetti dimostrativi di un attenuato giudizio di
pericolosità, anche alla luce dei precedenti che gravano il ricorrente.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti

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