Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16983 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16983 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCATA’ SALVATORE nato il 08/10/1994 a RAGUSA
avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
1. L’imputato Salvatore Scatà impugna la sentenza indicata in epigrafe censurando, per vizi di
violazione di legge e di motivazione, la mancata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile perché i vizi dedotti, manifestamente infondati, non sono consentiti
nel giudizio di legittimità risolvendosi in censure di merito.
3. La sentenza di appello ha motivato l’applicazione della recidiva apprezzando a carico
dell’imputato l’incrementato giudizio di pericolosità al quale inducono, rispetto alle precedenti
condanne, la commissione del nuovo fatto reato con modalità insidiose – il nascondimento dello
stupefacente e il tentativo di disfarsene – e il quantitativo detenuto, che ne denotano l’inserimento in
un’attività organizzata di traffico di sostanze stupefacenti.
come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del
mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole
dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini
della ritenuta sussistenza della recidiva e che impone la esposizione delle ragioni che legittimano
l’aggravamento della pena e, comunque un più grave trattamento sanzionatorio, ragioni che si
sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed
esaustivo sulla personalità dell’imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere
la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e di circostanze – la
natura diversa dei reati commessi e l’epoca di commissione – che, non irragionevolmente, i giudici
a
quibus hanno ritenuto recessive, ai fini di un complessivo giudizio sulla personalità.
5.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila, considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
4. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell’illecito