Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16982 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16982 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMICO PAOLO nato il 12/11/1967 a CATANIA
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Paolo Amico impugna la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la
condanna alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di cui agli artt.
341 bis e 337 cod. pen..
Deduce vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e vizio
motivazione sull’affermata responsabilità nonché vizio di violazione di legge per la ritenuta
sussistenza dei reati omettendo di valutare le dichiarazioni rese da Salvatore Spampinato,
imputato per la medesima vicenda processuale e assolto in separato procedimento.
sollevate.
Il ricorso, che si limita alla riproposizione di massime sul tema della motivazione, non
indica i passaggi motivazionali viziati da carenza, illogicità o evidenti contraddittorietà
dell’iter argomentativo del giudice di appello che ha richiamato le concordi dichiarazioni
rese dagli agenti di Polizia locale e da un carabiniere intervenuto sul posto che avevano
indicato l’odierno ricorrente come autore dello
strattonamento in danno di uno degli
operanti nonché autore delle frasi, offensive e minatorie, rivolte agli agenti nel corso del
servizio. L’apprezzamento delle dichiarazioni rese dallo Spampinato, coimputato nella
medesima vicenda e poi assolto, non è stato ritenuto di valenza significativa, per la
incoerenza che ne contrassegnava la ricostruzione dei fatti, e pertanto, motivatamente è
stato ritenuto non inficiare la portata delle precise dichiarazioni a carico dell’imputato,
individuato come autore di condotte di violenza fisica in un contesto pure contrassegnato
da forte animosità verso l’azione degli agenti, impegnati a far rimuovere auto in sosta per
agevolare la circolazione stradale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle questioni