Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16980 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16980 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSANTINO SALVATORE nato il 15/10/1980 a PALERMO
avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del locale
tribunale con la quale Salvatore Passantino era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione per il reato di resistenza aggravata.
2.Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando vizio di
violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono palesemente infondate,
involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo
apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come
4.La Corte territoriale ha, in vero, denegato le circostanze attenuanti generiche richiamando i
precedenti penali dell’imputato, richiamo che, al di là della contestazione della recidiva – che proietta
in avanti nel tempo il giudizio di pericolosità evincibile dalla personalità dell’imputato -, è legittimo
perché sintomatico dalla capacità a delinquere dell’imputato che costituisce uno dei criteri ai quali
l’art. 133 cod. pen. e l’art. 62 -bis cod. pen. ancorano le valutazioni del giudice (cfr. Sez. 5, n. 39473
del 13/06/2013, Paderni, Rv.257200).
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.