Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1698 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1698 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 25/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Lorenzo Giorgio, nato a Poggiomarino il 21.6.1965 avverso la
sentenza pronunciata dal giudice di pace di Asti il 2.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 2.12.2012 il giudice di pace di Asti
assolveva Ivasco Joan, Ivasco Marian e Nutu Vasile dal reato di cui agli

/-

artt. 81, cpv., 110 e 594, c.p., commesso, secondo l’ipotesi di accusa, in
danno di Di Lorenzo Giorgio, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione la persona offesa, costituita parte civile, a mezzo
del suo difensore di fiducia, lamentando i vizi di inosservanza o erronea

decisiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto risulta sprovvisto
della firma del ricorrente, avv. Giancarlo Caracciolo-Franco (nominato
difensore dal Di Lorenzo Giorgio, con nomina contenuta, in uno con la
procura speciale, in calce al ricorso stesso), recando solo la
sottoscrizione, non autenticata della parte civile.
4. Ed invero, premesso che la parte civile non ha il diritto di proporre
personalmente ricorso per cassazione, atteso che la disposizione di cui
alla prima parte dell’art. 613 c.p.p., secondo la quale, in deroga alla
regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto
nell’albo speciale, è consentito alla “parte” di sottoscrivere
personalmente il ricorso, è applicabile unicamente nei confronti
dell’imputato, non potendo le parti private diverse dall’imputato stare in
giudizio se non “col ministero di un difensore munito di procura speciale”
ex art. 100 c.p.p., è sicuramente inammissibile il ricorso per cassazione
che, come nel caso in esame, risulti sottoscritto personalmente solo
dalla parte civile, in assenza, al tempo stesso, sia della autentica della
firma della parte civile ad opera del difensore, sia, in violazione dell’art.
110, co. 1, c.p.p., della sottoscrizione dello stesso difensore.
Anche per il difensore, infatti, la sottoscrizione dell’atto con cui, a norma
dell’art. 581, c.p.p., si deve proporre l’impugnazione, è requisito formale
indeclinabile dell’atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di
volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da
esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità
in modo certo, attraverso un’inequivoca assunzione di responsabilità,
che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass., sez.
IV, 25.10.2006, n. 38467, P., rv. 235044, decisione relativa ad un caso,

2

applicazione della legge penale e di mancata assunzione di una prova

in cui, al pari di quello in esame, l’atto recava in calce il nome del
difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo).
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che in calce al
ricorso sia contenuta nomina a difensore e procura speciale nei confronti
dell’avv. Giancarlo Caracciolo Franco, munite di una sola firma

quanto trattasi di un dato esteriore dal quale non è possibile desumere
che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la
paternità (cfr. Cass., sez. VI, 4.6.2010, n. 32563, E. ed altro, rv.
248347).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse
del Di Lorenzo va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro
1000,00, tenuto della circostanza che la causa di inammissibilità, per la
sua palese evidenza, poteva essere facilmente evitata dallo stesso
ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte
Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25.9.2013

“cumulativa” del Di Lorenzo, autenticata dal suddetto difensore, in

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