Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1698 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1698 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BENKBIKAB RACHID N. IL 04/05/1973
avverso la sentenza n. 1160/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6h ,c-c-Co.fu,o
che ha concluso per n l
• r
jp, i –t ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udii i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 12.10.2011, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma
della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale,
concedendo le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto
la pena ad anni sei di reclusione ed C. 30.000 di multa nei confronti di Benkbikab
Rachid, ritenuto responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, del reato di cui agli artt.
73 commi 1 e 1 bis e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 (illecito trasporto e importazione,
di kg 153,45 di hashish contenente Kg 7.305,90 di principio attivo e una quantità di

dosi medie singole pari a n. 292.236, con l’aggravante della ingente quantità).
2. I giudici di merito – sempre per quel che strettamente interessa in questa sede
– nel confermare il riconoscimento dell’aggravante della quantità ingente di
stupefacente ne hanno fornito la definizione, sottolineando il parametro qualitativo e
quantitativo da utilizzare.
Quanto al trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto la prevalenza delle generiche
(che invece il GIP aveva considerato equivalenti all’aggravante dell’ingente quantità)
proprio per contemperare la gravità estrema del fatto con la lodevole condotta
processuale, che può solo in parte mitigarne le conseguenze penali.
3. Per l’annullamento della sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per Cassazione denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo
alla ritenuta aggravante dell’art. 80 comma 2 del DPR n. 309/1990 e alla
determinazione della pena e conseguente riduzione per la concessione delle attenuanti
generiche: in sostanza, rimprovera alla Corte di merito di avere errato nel considerare
ingente la quantità di stupefacente e di avergli negato le attenuanti generiche nella
misura massima, senza considerare il comportamento processuale collaborativo
serbato dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso è manifestamente infondato sotto ogni profilo.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
2

convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Passando ad enunciare il principio di diritto in tema di circostanza aggravante
dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre
subito rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza, anche a sezioni unite,
l’aggravante della ingente quantità, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia
inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato
per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la

discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. dep. 20/09/2012 Rv. 253150; Sez. 6,
Sentenza n. 26817 del 03/07/2012 Ud. deo. 09/07/2012 Rv. 253034).
Nel caso in esame la Corte di merito, ha ritenuto l’aggravante considerando che
trattasi di 153 chili lordi di hashish, contenenti una percentuale media di principio
attivo variabile tra l’1,22 e il 5,60%, pari nel complesso a kg 7,305,90, sufficiente al
confezionamento di n. 292.236 dosi: ha precisato che la quantità è potenzialmente
idonea a soddisfare numerosissimi tossicodipendenti e quindi è idonea ad una
diffusione eccezionale.
La motivazione è logicamente coerente; del resto, il quantitativo di grammi
7.305,00 puri di hashish è ben superiore a grammi 2.000,00, valore questo
determinabile sulla scorta della regola di quantificazione proposta dalle S.U. come
valore scriminante di soglia (quantità inferiore a duemila volte il valore massimo in
milligrammi dello stupefacente, che per l’hashish è di 1.000 mg: cfr. tabella allegata al
DM 11.4.2006, voci 152, 40 e 41).

2. Inoltre, è appena il caso di rimarcare, quanto al tema della concessione delle
attenuanti generiche, che secondo la Corte di merito la gravità del reato (definito
un’impresa criminosa di grande rilievo per la quantità di stupefacente sequestrato) e
per il ruolo di corriere svolto dall’imputato – attraverso l’uso di mezzo di trasporto
importante e costoso, come un TIR – non poteva giustificare una pena vicino ai minimi
edittali e neppure la massima estensione della attenuanti generiche.
In definitiva, l’impugnazione oggi proposta tende a sollecitare un inammissibile
sindacato sulle scelte discrezionali che il giudice di merito ha correttamente operato
attraverso un percorso argomentativo completo ed assolutamente privo di salti logici.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3

Così deciso in Roma il 12.12.2012.

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