Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16976 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16976 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCALLUZZO FABIO nato il 14/11/1990 a CATANIA
avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Fabio
Vaccalluzzo per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione poiché la sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni
del giudice di primo grado, ha pretermesso l’analisi delle deduzioni difensive sulla rilevanza della
giustificazione offerta, che, cioè si fosse allontanato per un breve periodo per pranzare con la propria
madre.
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte e
per la loro coeva indeducibilità.
esaminato la tesi difensiva del ricorrente poiché la giustificazione dedotta era irrilevante, ai fini della
sussistenza del reato, conclamata dal constatato allontanamento dall’abitazione ove era in corso la
misura. I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di questa Corte secondo il
quale, ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, è irrilevante la durata
dell’allontanamento (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015 – dep. 18/12/2015, Caruso, Rv. 265432)
ovvero i motivi dello stesso, non integranti una causa di giustificazione che non poteva dirsi integrata
dalle giustificazioni offerte dall’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017
Le censure proposte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha